Data: 27/02/2017 19:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - I decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del giudice non vanno registrati. Sono queste le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 24 febbraio scorso (qui sotto allegata), emanata in risposta alla richiesta di chiarimenti di una direzione provinciale.

I dubbi dell'ufficio territoriale traevano origine da analogo quesito proposto dal responsabile del settore esecuzioni civili-fallimenti di un tribunale che riteneva che il decreto ex art. 168 del T.U. in materia di spese di giustizia (d.pr. n. 115/2002) fosse da ascrivere tra gli atti dell'autorit� giudiziaria che definiscono il giudizio, giacch� "assolutamente assimilabile per contenuto e procedimento ai decreti ingiuntivi, ricadente nell'art. 8 della Tariffa del T.U. 131/86, l lettere b) e/o c)" e perci� tassabile con imposta proporzionale al 3%.

A parere della direzione provinciale invece i decreti di pagamento degli ausiliari non potevano essere fatti rientrare nel novero degli atti dell'autorit� giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio, ex art. 8 della Tariffa, bens� "nella previsione residuale dell'art. 2 della Tabella" ossia tra gli "atti per i quali non vi � l'obbligo della registrazione".

L'Agenzia delle Entrate d� il placet a tale interpretazione.

Per il fisco, infatti, l'elenco degli atti giudiziari indicati dall'articolo 8 della tariffa come soggetti a registrazione in termine fisso "riveste carattere tassativo e non meramente esemplificativo". Da qui discende che non tutti i provvedimenti emessi dall'autorit� giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio, mentre i decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari sono "provvedimenti di volontaria giurisdizione privi del carattere della decisoriet�, non idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali".

Pertanto, non si tratta di atti riconducibili alla previsione normativa contenuta nell'art. 8 della tariffa parte I e per gli stessi non sussiste obbligo di registrazione. Rimane fermo, ovviamente, conclude il parere delle Entrate, che qualora la parte ne abbia interesse, potr� richiedere volontariamente la registrazione del provvedimento.


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