Data: 01/03/2017 20:30:00 - Autore: Federica Federici

Avv. Federica Federici - Sulla decorrenza in generale dei termini per presentare (depositare telematicamente) le memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, si rimanda alla lettura dell'art. 155 c.p.c. che recita testualmente che non si computa il termine iniziale, bensì quello finale.[1]

Giova altresì ricordare che, in tema di termini multipli, concessi in una concatenazione logica come nel caso del 183, comma 6, c.p.c., la proroga ope legis del primo termine determina uno spostamento in avanti della decorrenza del secondo.[2]

Ma cosa accade se la decorrenza deve computarsi in via differita, ovvero quando un giudice stabilisce – ad esempio - un rinvio lungo per cui autorizza a depositare le memorie a partire da altro termine che non è la data dell'udienza o fissa l'udienza con provvedimento emesso fuori udienza?

Nel primo caso, ovvero nell'udienza in cui si concedono i termini viene fissato un rinvio udienza e anche un dies a quo per far decorrere i termini ex art. 183 c.p.c. A tal proposito si è espresso un recentissimo provvedimento chiarificatorio del Tribunale Civile di Roma (qui sotto allegato), a fronte di una doppia eccezione sollevata da parte del convenuto sia in merito all'asserito computo inclusivo del giorno iniziale a partire dal quale il giudice aveva stabilito decorrere i termini, sia perché cadendo la scadenza di sabato era da considerarsi valido un deposito telematico di sabato e non al lunedì.

Si deroga al criterio generale dei termini (si rammenta di natura perentoria) a partire dal giorno successivo o si computa anche il giorno iniziale in cui non si è tenuta udienza? Si indica chiaramente l'applicabilità della medesima interpretazione per cui non si computa il primo giorno ma l'ultimo utile.

Nel secondo caso, in cui il giudice fissa l'udienza con provvedimento emesso fuori udienza ed indica lui stesso il termine, contrastato è il principio da quando decorrono i termini. In merito, si rinvia all'utilissimo contributo pubblicato oggi a firma della D.ssa Silvia Rossaro su Altalex.com relativo al provvedimento del Tribunale di Padova, Sez. II civile, ordinanza 26/01/2017, che ha ritenuto necessario conteggiare il dies a quo. Trattasi di interpretazione che distingue la norma generale ed astratta dalla regola del caso concreto, penalizzante per la parte che si attenga letteralmente al dato normativo che non prevede il computo del dies a quo e che in parte contrasta con quanto disposto, altrettanto recentemente dal Tribunale di Roma, tenuto tuttavia conto che la fattispecie è diversa.

L'adesione alle diverse tesi da parte comporta eventuale declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate tardivamente, pertanto se ne suggerisce un calcolo prudenziale.



[1] Per tutte Cass. Civ. Sez. III del 23.5.2011, n. 11302.

[2] Trib. Varese, ord. 23.7.2010, www.ilcaso.it; Trib. Torino 11.12.06, in G. Mer. 07, 1684.


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