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Data: 03/03/2017 16:00:00 - Autore: M.giorgia Giannone
Detenzione abusiva di armi: art. 697 c.p.[Torna su]
L'art. 697 del codice penale, rubricato "Detenzione abusiva di armi", punisce, (con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a € 371), la condotta di chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta. Precisa il medesimo articolo, al comma 2, che: "Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad € 258". Elemento materiale[Torna su]
Elemento materiale del reato di cui all'art. 697, co. 1 c.p. consiste nella detenzione di un arma non immediatamente denunciata all'autorità di Pubblica Sicurezza, laddove per detenzione si intende l'esercizio, in maniera mediata o immediata, di un potere di fatto sull'arma medesima, con la consapevolezza di possederla contra legem per un tempo apprezzabile ed al di fuori della vigilanza di chi abbia sulla stessa un potere giuridico significativo. Concretamente, l'art. 38 del T.U.L.P.S., relativamente all'obbligo di denuncia immediata prevede che esso nasca non appena ha inizio l'autonoma detenzione dell'arma, indipendentemente dalla causa. Di talché, l'obbligo di denunciarne la detenzione si configura in capo a tutti coloro i quali abbiano ricevuto l'arma in prestito, consegna, conservazione, custodia o comodato. Nell'ipotesi di trasferimento dell'arma, invece, la denuncia deve essere effettuata dal precedente possessore, senza che ciò esoneri il nuovo possessore dall'effettuare un'ulteriore denuncia. Presupposto fondamentale affinché la detenzione dell'arma debba confluire in apposita denuncia è costituita dall'idoneità all'impiego della stessa, escludendo la configurabilità del reato in presenza di armi inservibili o prive di parti essenziali, nonché le armi improprie, ovvero gli strumenti idonei all'offesa, rispetto ai quali è vietato il porto, ma non anche la detenzione Restano incluse, invece, le armi smontate ed agevolmente ricostruibili. E' ben inteso che la denuncia dell'arma debba essere fatta per iscritto, indicando ogni indicazione riguardante le caratteristiche dell'arma denunciata, non potendosi riconoscere alcuna efficacia ai fini dell'esclusione della responsabilità penale a titolo di detenzione illegale alla denuncia orale che non confluisca in apposito verbale. Bene giuridico tutelato[Torna su]
Il bene giuridico tutelato dall'ordinamento è costituito dall'ordine pubblico e dagli interessi generali dello Stato volti ad assicurare la pace sociale fra i consociati, principi peraltro confluiti nella pronuncia della Suprema Corte regolatrice che qui si riporta testualmente: "L'imposizione dell'obbligo di denunciare le armi detenute nella propria abitazione è soprattutto finalizzato a rendere possibile quel controllo che l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire a norma dell'art. 38, ultimo comma, Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza. A tal fine, la denuncia deve essere necessariamente ripetuta ogni qual volta il detentore si trasferisce in una diversa abitazione ivi trasportando le sue armi, a nulla rilevando se il trasferimento sia avvenuto nell'ambito della stessa circoscrizione di pubblica sicurezza" (cfr. Cass. n. 4483/1995). Elemento psicologico[Torna su]
Relativamente all'elemento psicologico del reato, si precisa che nel primo comma dell'art. 697 c.p. lo stesso è dato dal dolo generico; di contro, si configura sia il dolo che la colpa per l'ipotesi disciplinata dal secondo comma. Trattasi, peraltro, di un reato comune, di pericolo ed omissivo, atteso che, affinché esso si configuri è richiesta l'offesa in senso giuridico del bene protetto, la quale sia permanente, sussistendo una circostanza antigiuridica contra legem che si protrae fino al momento in cui la presentazione della denuncia non la interrompe. E'dunque agevole concludere precisando che la ratio dell'art. 697 c.p. è quella di assicurare alle forze di polizia la possibilità di esercitare un controllo efficace e costante controllo sul possesso delle armi, onde prevenire l'impiego delle stesse eventuali condotte delittuose. Oblazione[Torna su] Completezza espositiva impone, altresì, di specificare che per la fattispecie in esame è sempre ammissibile procedere con oblazione discrezionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 162 bis c.p., trattandosi di reato punito, alternativamente, con l'arresto o l'ammenda. Sicché, l'autore del reato può estinguere lo stesso pagando una somma di denaro pari alla metà del massimo dell'ammenda prevista, oltre alle spese di giustizia. Avv. M. Giorgia Giannone
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