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Data: 09/03/2017 16:00:00 - Autore: Roberto Paternic�![]() Nel 2014 la Commissione europea aveva gi� proposto un regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario che mirava alla separazione delle attivit� finanziarie pi� rischiose delle banche da quelle di intermediazione tradizionale con il doppio obiettivo di rafforzare la stabilit� finanziaria e migliorare il livello di protezione dei consumatori. In realt�, nulla di nuovo, visto che Negli Stati Uniti, dopo il collasso del sistema bancario, fu introdotta, nel 1933, una separazione fra banche commerciali e banche di investimento con il Banking Act, noto come Glass-Steagall Act (nomi dei proponenti), rimasto in vigore per pi� di sessanta anni e poi abolito. Altri interventi normativi di "separazione" sono stati adottati negli Stati Uniti con la c.d. Volcker rule che limita l'attivit� speculativa delle banche che non possono investire i propri capitali in Borsa, come strumenti derivati e partecipazioni in hedge funds, se non in modo limitato. La norma, inoltre, separa le attivit� di "commercial" da quelle di "investment" per tutelare i risparmiatori ed evitare nuovi crack finanziari. Lo stesso sistema � presente, anche, nel Regno Unito con il nome di Vickers reform e simili iniziative sono state adottate in Francia e in Germania. La proposta della Commissione europea, come la Volcker rule, intende vietare alcune attivit� (quali il proprietary trading) all'interno dei gruppi bancari mentre le iniziative francesi, quella tedesche e inglesi si limitano a voler dividere le attivit� svolte nei gruppi in entit� separate. Insomma il dibattito � aperto. Le nostre varie proposte di Legge (raggruppate tra loro) intendono, in sintesi: - separare l'attivit� di commercio in proprio di strumenti finanziari dalle restanti attivit� esercitate dalle banche per cui le banche che svolgono attivit� di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le attivit� di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, nonch� ogni altra attivit� finanziaria e le attivit� connesse o strumentali. Unica eccezione i titoli di Stato e in altre proposte, anche, obbligazioni di societ� partecipate dallo Stato, purch�: il capitale investito non superi i due terzi del totale depositato presso l'istituto bancario stesso e non superi la quota massima di 250.000 euro; - definire le attivit� della banche commerciali e quelle d'affari, anche, in due sezioni separate nell'albo della banche; - prevedere il divieto per le banche commerciali di svolgere, direttamente o indirettamente, qualsiasi attivit� propria delle banche d'affari, delle societ� di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le societ� finanziarie che non sono autorizzate a effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico (in alcune proposte sono consentite tali attivit� entro il limite del 20 per cento degli asset totali della banca e comunque con una soglia massima di 10 miliardi); - vietare, per le banche commerciali, di effettuare attivit� legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari; - definire le attivit� e i servizi svolti dalle banche verso le persone fisiche e quelle giuridiche; -vietare, per le banche commerciali, le partecipazioni o accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con banche d'affari, banche d'investimento, societ� di intermediazione mobiliare e societ� finanziarie; - vietare, per le banche commerciali, di essere partecipate dalla banche d'affari ovvero il divieto di partecipazioni incrociate; - stabilire il divieto, per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle societ� di intermediazione mobiliare e in generale di tutte le societ� finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali; - definire i requisiti di indipendenza per il management delle banche con il divieto, anche, di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo in banche diverse da quelle in cui operano; - regolamentare il gruppo o il conglomerato finanziario per garantire l'autonomia alle banche che svolgono attivit� di intermediazione creditizia tradizionale; - obbligare le banche commerciali ad operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attivit� di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie e per la raccolta dei depositi a breve termine, il divieto di erogare finanziamenti a medio o a lungo termine; - vietare il trasferimento dei rischi e perdite derivanti dall'attivit� di trading sulla liquidit� e sulla insolvibilit� delle banche commerciali nonch� sul portafoglio e sui depositi della loro clientela; - stabilire sanzioni proporzionate e dissuasive per le banche che non ottemperino ai princ�pi individuati prevedendo, per le infrazioni di maggiore gravit�, la revoca dell'autorizzazione all'attivit� bancaria; - prevedere un trattamento fiscale pi� favorevole per le banche commerciali rispetto a quello per le banche d'affari; - dare attuazione alla legge e ai decreti legislativi senza produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non resta che attendere. |
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