Data: 12/03/2017 14:00:00 - Autore: gianluca giorgio
di Gianluca Giorgio - La Suprema Corte di Cassazione, con questa importante pronuncia, ha completamente ribaltato una questione fondamentale che tocca i rapporti giuridici fra il condomino ed il condominio. Difatti con la sentenza numero 27509 del 30 dicembre 2016 (qui sotto allegata), i giudici di piazza Cavour hanno stabilito che non si possono addebitare ad un condomino seppur moroso, per intero, le spese di giudizio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo in assenza di un esplicito provvedimento giurisdizionale. Difatti in tali rapporti vige la regola dell'articolo 1123 c.c. che definisce la ripartizione delle stesse in base al principio della proporzionalità e non dell'intero in carico al medesimo.

Il decisum è particolarmente interessante e soprattutto ricco di implicazioni pratiche che meritano di essere analizzate, con particolare attenzione, per l'importanza che dimostrano in tale settore civilistico.

Il cennato giudicante pertanto ben ritiene, in conformità ai principi civilistici, correttamente considerati che in tema di rapporti condominiali l'articolo richiamato in epigrafe è norma chiave per la comprensione di tali questioni. In modo specifico, la dottrina civilistica ha ritenuto sempre conforme a ciò il ritenere che il condomino ha il dovere di dover contribuire alle spese però in base alla propria quota di bene posseduta. Mentre nella delibera assembleare impugnata esse erano dovute sostanzialmente e per intero al condomino.

Nella pronuncia si legge che la Cassazione ha annullato, con tale provvedimento, la delibera assembleare che addebitava al medesimo le spese di giudizio. Nello specifico l'addebito alle spese è consentito solamente nel caso di soccombenza del condomino e non nella situazione di vacanza della sentenza che definisce la questione.

Il punto di diritto è che non si negano le spese da pagare, ma si nega l'anticipazione di questo pagamento, in assenza di qualsiasi provvedimento giurisdizionale, che confermerebbe ciò.

Quindi soccombere e pagare le spese è legittimo, ma non se manca un provvedimento che forzosamente obbliga a ciò.

Cosi deciso sembra ragionevole e soprattutto ben deciso in quanto il principio del favor debitoris pur se non inserito, nel nostro codice civile, però è tutt'ora logicamente presente nella compagine ordinamentale e nella giurisprudenza italiana per le esposte ragioni giuridiche.


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