Data: 12/03/2017 17:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - È online sul sito del ministero della giustizia il modulo per l'accesso al fondo statale per il mantenimento del coniuge separato in stato di bisogno. Con la pubblicazione del modello (disponibile qui sotto in pdf), diventa, dunque, pienamente operativo il fondo istituito dalla legge di stabilità dello scorso anno (l. n. 208/2015) e disciplinato dal dm giustizia del 15 dicembre 2016.

Il fondo di solidarietà

Il fondo di solidarietà, si ricorda, è destinato al coniuge in stato di bisogno che non possa provvedere al mantenimento personale e dei figli minori (oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave), conviventi, in quanto non ha ricevuto l'assegno (ex art. 156 c.c.) da parte dell'obbligato inadempiente.

I soggetti legittimati

Nello specifico può accedere al fondo soltanto il coniuge separato:

- convivente con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave;

- che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del coniuge che vi era tenuto;

- che abbia il valore dell'indicatore Isee o un Isee corrente inferiore o uguale a 3mila euro;

- che abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti dell'inadempiente.

L'istanza di accesso

Il coniuge nelle condizioni sopraindicate, può, dunque, presentare istanza di accesso, da redigere in conformità al modulo (form disponibile sul sito del ministero della giustizia e qui sotto allegato) per ottenere l'anticipazione della somma che in ogni caso non potrà essere superiore all'importo dell'assegno stesso.

La domanda va depositata nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'interessato ha la residenza e comunque tra quelli individuati per l'avvio della sperimentazione del fondo nel decreto del 15 dicembre scorso (per approfondimenti, leggi: "Fondo per il coniuge in stato di bisogno: dal 13 febbraio le domande"). 


La procedura

Una volta presentata la domanda da parte dell'interessato, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, se ritiene sussistenti i presupposti per l'accesso al fondo (eventualmente assumendo altre informazioni), valuta l'ammissibilità dell'istanza e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma al coniuge bisognoso. Successivamente, il ministero si rivarrà sul coniuge inadempiente per recuperare le risorse erogate.

Laddove, invece, il presidente del tribunale non ritenga sussistenti i presupposti per l'ammissibilità dell'istanza, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.

Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza, in ogni caso, non è soggetto al pagamento del contributo unificato.


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