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Data: 13/03/2017 22:10:00 - Autore: Marco Capone Avv. Marco Capone - Il tema della prescrizione delle cartelle esattoriali, data la sua rilevanza, non poteva certo esitare con la pur autorevole e lapidaria sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016. Appare quindi ancora interessante, oltre che utile, conoscere come le varie Corti e Giudici affrontano le controversie che hanno a che fare con pretese erariali risalenti nel tempo. In questa sede, si vuole esaminare la sentenza n. 267/2017 di
recente emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino (qui sotto allegata). Il giudizio è originato da un ricorso avverso due avvisi di
pagamento con cui la P.A. ha chiesto il versamento dei tributi
riportati in altrettante cartelle esattoriali notificate
rispettivamente nell'anno 2002 e nell'anno 2006. A seguito
dell'eccezione del ricorrente, la detta Commissione Tributaria ha
ritenuto che entrambi i crediti devono ritenersi inesigibili perché
ormai prescritti. I giudici avellinesi, in linea con l'ormai
acclarato orientamento giurisprudenziale, in primo luogo hanno
escluso che gli atti impositivi emessi delle amministrazioni
tributarie (come le cartelle esattoriali) potessero determinare la
trasformazione dei termini di prescrizione da brevi a decennali in
virtù dell'art. 2953 c.c. Tale peculiare effetto è infatti
riservato ai soli "provvedimenti aventi natura giurisdizionale"
e ciò in funzione delle garanzie fornite dal procedimento in cui
questi originano. Se l'inoperatività dell'art. 2953 c.c. rispetto alle cartelle esattoriali appare un dato giuridico attualmente acquisito e condiviso dalla giurisprudenza, sopratutto a seguito della nota Sent. Cass. Sez. Unite n. 23397/2016, altrettanto non può dirsi relativamente all'esatta individuazione dei termini di prescrizione da assegnare ai crediti tributari. Sotto tale ulteriore profilo,
merita ancor di più di essere apprezzato il ragionamento sotteso al
provvedimento in commento sopratutto laddove con esso si è
finalmente dato il giusto risalto al carattere della "periodicità"
posseduto dalle obbligazioni instaurate con il fisco. Queste ultime,
chiarisce la Commissione, per loro insita fisiologia, non possono che
appartenere a quei debiti che devono essere pagati "... ad anno
o in termini più brevi ...". Da ciò consegue la piena
operatività dell'art. 2948 n. 4 c.c. e l'esclusione del più
generale principio espresso dall'art. 2946 c.c. Ad ulteriore
precisazione, la C.T.P. di Avellino sottolinea che la caratteristica
della periodicità non può essere circoscritta (come pure in alcune
occasioni è stato affermato) alla sola categoria delle imposte
locali. In effetti, tanto per le imposte locali quanto per quelle
erariali (l'esempio riportato dai Giudici è quello dell'IVA e
dell'IRPEF), il debito sorge annualmente per espressa previsione di
legge. Nemmeno può dirsi che l'obbligo della dichiarazione a cui
sono tenuti i contribuenti, ovvero le attività di accertamento
dell'ente impositore, siano fattori atti a negare il carattere della
periodicità di cui sono dotate le obbligazioni tributarie. Tali
elementi rappresentano, al più, dei parametri per la determinazione
del "quantum debeatur", ma non incidono circa la natura di
tale peculiare rapporto. Infine, l'obbligo posto a carico del
concessionario della riscossione di conservare copia delle cartelle
esattoriali trasmesse ai contribuenti per il solo periodo di cinque
anni, conferma e sostiene l'applicazione, per i crediti tributari,
del termine prescrizionale indicato dall'art. 2948 n. 4 c.c. anziché
di quello decennale.
Da notare è che i principi innanzi riassunti, non rappresentano la mera propagazione del "dictum" della Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016, la quale invece viene annoverata, senza alcuna presunzione di esclusività, all'interno di un ampio e risalente percorso giurisprudenziale. Si potrebbe dunque concludere che il rapporto tra fisco e cittadino, da tempo, si conforma (o almeno dovrebbe conformarsi) alla logica, tanto ovvia quanto legittima, di salvaguardare il contribuente dai ritardi e dalle inefficienze in cui incappa la Pubblica Amministrazione. Avv. Marco Capone cmarc@hotmail.it |
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