Data: 14/03/2017 21:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � In questi giorni la Camera dei deputati � chiamata a confrontarsi con un tema da sempre spinoso e che negli ultimi tempi � tornato con veemenza in una posizione di primo piano: il cd. biotestamento.

Il Ddl sul consenso informato (qui sotto allegato) attualmente all'esame in aula ha affrontato diversi ostacoli durante il percorso compiuto in commissione, in quanto contiene delle novit� che se approvate porterebbero a una svolta epocale in materia.

Consenso informato

In primo piano c'� il consenso libero e informato del paziente, presupposto indispensabile per l'avvio o la prosecuzione di un trattamento sanitario: tale consenso deve essere espresso in forma scritta o, se le condizioni del paziente non lo permettono, tramite videoregistrazione o altri dispositivi utili a tal fine.

Per i minori, sono i genitori o il tutore che devono esprimere o rifiutare il consenso informato, tenendo conto della volont� del soggetto interessato (anche in relazione alla sua et� e al grado di maturit�) e della necessit� di tutelarne la salute psicofisica e la vita.

Revoca del consenso

Il consenso informato, in ogni caso, pu� essere sempre e comunque revocato dal paziente, anche se dalla revoca derivi l'interruzione di un trattamento avviato, quale che ne sia la rilevanza e compresi, quindi, i casi di nutrizione o di idratazione artificiali.

Responsabilit� del sanitario

La previsione del consenso informato e della possibilit� di un paziente di rifiutare un trattamento sanitario o di rinunciarvi comporta l'esenzione del medico da qualsivoglia responsabilit�, sia di carattere civile che di carattere penale.

Trattamenti fuorilegge

In ogni caso, il paziente non pu� mai esigere dei trattamenti sanitari che siano contrari alle norme di legge, n� quelli che non rispettano le buone pratiche clinico-assistenziali o la deontologia professionale.

Pianificazione condivisa delle cure

Il DDL prevede poi la possibilit� per paziente e medico di pianificare in maniera condivisa le cure da porre in essere dinanzi all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica, invalidante o caratterizzata da un'evoluzione inarrestabile verso un esito infausto.

Nel caso in cui il paziente non sia pi� in grado di esprimere il proprio consenso a un determinato trattamento, il medico dovr� quindi attenersi a quanto pianificato.

Resta ovviamente ferma la possibilit� per il paziente di modificare in ogni momento l'atto di pianificazione.

DAT � Disposizioni Anticipate di Testamento

Vengono introdotte le cc.dd. DAT (acronimo di Disposizioni Anticipate di Testamento), ovverosia uno strumento mediante il quale ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere pu� esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, cui riferirsi nell'ipotesi di una propria futura incapacit� di autodeterminarsi.

Tramite le DAT � possibile anche esprimere anticipatamente il proprio consenso o il proprio rifiuto rispetto a singoli trattamenti sanitari o a scelte terapeutiche o diagnostiche e incaricare una persona di fiducia di fare le proprie veci e rappresentare la propria volont� al medico e alle strutture sanitarie.

Il fiduciario

Tale ultimo soggetto � denominato fiduciario e pu� essere scelto tra qualsiasi persona, purch� maggiorenne e capace di intendere e di volere. Chiaramente, chi viene nominato non � obbligato a ricoprire tale incarico ma pu� rinunciarvi con atto scritto. L'incarico pu� essere anche revocato da chi lo ha conferito.

Se il fiduciario non viene nominato, � deceduto, � divenuto incapace, � stato revocato o ha rinunciato al proprio incarico, le convinzioni e le preferenze del disponente sono solo quelle contenute nelle DAT. Resta comunque salva la possibilit� del giudice tutelare di nominare un fiduciario o di investire dei suoi compiti l'amministratore di sostegno in caso di necessit� e dopo aver ascoltato il coniuge o la parte dell'unione civile o in subordine i figli o in ulteriore subordine gli ascendenti del paziente.

Redazione delle DAT

Le DAT vanno redatte per atto pubblico o per scrittura privata. Esse possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni o altri dispositivi utili nel caso in cui ci� sia necessario per far fronte alla disabilit� di comunicare del soggetto che intende redigerle.

In ogni caso, sono esenti da registrazione, bollo e qualsivoglia tributo, imposta, tassa o diritto.

Terapie non prevedibili

Se in generale le DAT devono essere obbligatoriamente rispettate dal medico, viene comunque fatta salva la possibilit� di disattenderle, previo necessario accordo con il fiduciario, nel caso sopravvengano delle terapie che all'atto della loro sottoscrizione non erano prevedibili e che sono potenzialmente in grado di assicurare un miglioramento delle condizioni di vita del paziente.

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