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Data: 16/03/2017 19:40:00 - Autore: Daniele Paolanti![]() Avv. Daniele Paolanti - Con il termine servitų si intende un peso imposto su di un fondo per l'utilitā, presente o futura, di un fondo limitrofo. Ai sensi dell'art. 1027 c.c., infatti, "La servitų prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilitā di un altro fondo appartenente a diverso proprietario". Dette servitų sono dette prediali (dal latino praedium = fondo) e necessitano, ai fini di una loro valida costituzione, dei seguenti elementi: la vicinanza tra i due fondi, che sia tale da permettere l'esercizio della servitų e l'utilitas (e non mera commoditas) che il fondo dominante ottiene dal peso gravante sul fondo servente. Giova precisare come l'espressione "fondo appartenente a diverso proprietario" si riveli prodromica ad introdurre un principio di notevole importanza in materia di servitų, ovvero "nemini res sua servit". Il significato di detto brocardo č rinvenibile nella convinzione che il proprietario di due fondi vicini non puō costituire una servitų a favore di uno e a carico dell'altro. Modalitā di costituzione della servitųLe servitų si costituiscono per atto inter vivos o per testamento, salvi i casi di servitų coattive. Detto principio č scandito dall'art. 1058 c.c. il quale cosė dispone: "Le servitų prediali possono essere costituite per contratto o per testamento". Č possibile costituire la servitų di passaggio anche per usucapione e destinazione del padre di famiglia (v. infra). In ordine ai requisiti del contratto attraverso il quale si perviene alla costituzione di una servitų la giurisprudenza č copiosa. Rileva sul punto la S.C. che "se e vero che le servitų volontarie sono convenzionali, nel senso che trovano la loro fonte nel contratto o nel testamento, non č esatta la proposizione inversa, cioč che tutte le servitų convenzionali si identificano con le servitų volontarie, giacche anche le servitų coattive possono essere costituite mediante contratto e non cessano, solo per questo, di essere coattive e di essere soggette al relativo regime giuridico; di conseguenza, in tale ipotesi, le dette servitų sono pur sempre suscettibili di estinguersi ai sensi dell'alt 1055 c.c., per il venire meno dello stato di fatto che ne aveva reso necessaria, ex lege, la costituzione. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 732 del 06/03/1969). A nulla rileva peraltro che le parti non abbiano previsto - come nel caso in esame - la corresponsione di un indennitā al proprietario del fondo servente, atteso che l'onerositā costituisce un carattere normale delle servitų coattive, ma non un elemento essenziale (Cass. n. 2701 del 17.12.1970). Di conseguenza la natura coattiva della servitų va riconosciuta quando sussistano nel caso concreto le condizioni di legge per la sua costituzione (interclusione del fondo ecc.), a prescindere dunque dal loro titolo" (Cassazione civile, sez. II, 28/02/2013, (ud. 22/01/2013, dep.28/02/2013), n. 5053). Usucapione e destinazione del padre di famigliaDapprima esordiamo con la disamina del dato normativo per poi approcciare ai profili giurisprudenziali. L'art. 1061 c.c. cosė dispone: "Le servitų non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitų quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio". Requisito essenziale affinché esista la possibilitā di poter addivenire all'usucapione di una servitų o alla destinazione del padre di famiglia č l'apparenza, che non sussiste se non siano presenti opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Il termine opere č da intendersi sia con riferimento a quelle naturali che a quelle realizzate dall'uomo. Circa il requisito dell'apparenza la Suprema Corte ha rilevato che "Il requisito dell'apparenza della servitų, di cui all'art. 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che, ove le opere visibili e permanenti consistano in un portone ed in un androne, siti nel preteso fondo servente e utilizzabili per l'accesso sia a quest'ultimo che al preteso fondo dominante, l'apparenza della servitų postula comunque il riscontro dell'univocitā della loro funzione oggettiva rispetto all'uso della servitų stessa" (Cassazione civile, sez. II, 23/06/2015, (ud. 14/05/2015, dep.23/06/2015), n. 12961). La giurisprudenza pių significativaProcediamo con la disamina di una recente pronuncia in materia di servitų coattive ed interclusione. La Suprema Corte ha ammesso sul punto che "La possibilitā di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo che, benchč circondato da altri, fruisca di accesso alla via pubblica in forza di servitų volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula, dunque, dalla previsione dell'art. 1051 c.c., restando regolata dal successivo art. 1052 c.c.; in questo caso il diritto alla costituzione della servitų č condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (Cass. 20 febbraio 2012, n. 3125; Cass. 8 giugno 1984, n. 3451). Compete poi al giudice di merito verificare l'esistenza dell'interclusione e accertare il luogo di esercizio di una servitų di passaggio coattivo: accertamento che deve essere compiuto alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 1051 c.c., comma 2 (Cass. 19 ottobre 1998, n. 10327; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21255). Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto un fondo non intercluso e l'attore lamenti l'insufficienza del passaggio rispetto ai bisogni del fondo, lo stesso giudice di merito dovrā accertare se ricorrono le condizioni, sopra richiamate, atte a giustificare la costituzione della servitų a norma dell'art. 1052 c.c." (Cassazione civile, sez. II, 05/07/2016, (ud. 01/03/2016, dep.05/07/2016), n. 13655). Per approfondimenti vai alla guida Le servitų di passaggio |
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