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Data: 15/03/2017 21:20:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'avvocato che si attarda in studio per completare un atto in scadenza non deve lasciarsi spaventare da quanto previsto dall'articolo 16-septies del decreto legge numero 179/2012. Sebbene tale norma preveda che la notifica effettuata dopo le ore 21 si intende perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, il suo contenuto deve infatti essere letto alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il notificato. Lo ha ricordato recentemente la Corte di appello di Firenze con la sentenza numero 189/2017 (qui sotto allegata), respingendo l'eccezione di tardività con la quale un appellato aveva tentato di difendersi dalle doglianze dell'appellante affermando che la richiesta di notifica in modalità telematica, essendo avvenuta alle ore 21:45 dell'ultimo giorno utile, avrebbe dovuto essere considerata non tempestiva proprio in virtù della predetta norma. I giudici, invece, hanno ricordato che il perfezionamento della notifica si considera avvenuto alle ore 7 del giorno successivo a quello di scadenza del termine lungo per le impugnazioni solo per il destinatario della stessa, mentre per il notificante la notifica si perfeziona il giorno stesso in cui è stata fatta, anche se l'orologio segna un orario successivo alle 21. In realtà la Corte di cassazione, con sentenza numero 8886/2016 aveva ritenuto il contrario facendo leva sull'assenza nel testo dell'articolo 16-septies di un'esplicita scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario. Per la Corte d'appello di Firenze, tuttavia, si deve ritenere tale arresto (sino ad ora unico) non vincolante: anche in ragione del contenuto dell'articolo 16-quater comma 3 (che afferma che per il notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione) e in virtù di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza numero 24822/2015, "ad oggi permane il principio "scissionistico" tra i due momenti della notifica". |
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