Data: 15/03/2017 21:20:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'avvocato che si attarda in studio per completare un atto in scadenza non deve lasciarsi spaventare da quanto previsto dall'articolo 16-septies del decreto legge numero 179/2012.

Sebbene tale norma preveda che la notifica effettuata dopo le ore 21 si intende perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, il suo contenuto deve infatti essere letto alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il notificato.

Lo ha ricordato recentemente la Corte di appello di Firenze con la sentenza numero 189/2017 (qui sotto allegata), respingendo l'eccezione di tardivit� con la quale un appellato aveva tentato di difendersi dalle doglianze dell'appellante affermando che la richiesta di notifica in modalit� telematica, essendo avvenuta alle ore 21:45 dell'ultimo giorno utile, avrebbe dovuto essere considerata non tempestiva proprio in virt� della predetta norma.

I giudici, invece, hanno ricordato che il perfezionamento della notifica si considera avvenuto alle ore 7 del giorno successivo a quello di scadenza del termine lungo per le impugnazioni solo per il destinatario della stessa, mentre per il notificante la notifica si perfeziona il giorno stesso in cui � stata fatta, anche se l'orologio segna un orario successivo alle 21.

In realt� la Corte di cassazione, con sentenza numero 8886/2016 aveva ritenuto il contrario facendo leva sull'assenza nel testo dell'articolo 16-septies di un'esplicita scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario. Per la Corte d'appello di Firenze, tuttavia, si deve ritenere tale arresto (sino ad ora unico) non vincolante: anche in ragione del contenuto dell'articolo 16-quater comma 3 (che afferma che per il notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione) e in virt� di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza numero 24822/2015, "ad oggi permane il principio "scissionistico" tra i due momenti della notifica".


Tutte le notizie