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Data: 15/03/2017 20:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il dentista che applica male gli impianti al suo paziente, senza peraltro informarlo dell'elevato rischio di insuccesso terapeutico, risponde penalmente di lesioni colpose. Lo testimonia la recente sentenza numero 10271/2017 (qui sotto allegata), con la quale la Corte di cassazione, proprio per tale condotta, ha suggellato la condanna penale di un chirurgo odontoiatra già inflitta dalla Corte d'appello. In particolare, l'uomo era colpevole di aver cagionato al suo paziente, nell'ambito della propria attività professionale, delle lesioni personali connesse a una serie di errori implantologici all'interno dell'arcata mandibolare inferiore: aveva posizionato un impianto endosseo in maniera erronea e tale da determinare un precoce insuccesso, dal quale era derivato un processo flogistico infettivo, e aveva svolto un secondo intervento, utilizzando fixtures di dimensioni sbagliate e allineandole scorrettamente, senza attendere l'avvenuta guarigione ossea dal primo intervento e senza aver rimosso i precedenti impianti. In nessuna delle due fasi in cui si era occupato del paziente, poi, il dentista lo aveva adeguatamente informato circa i rischi di insuccesso dell'intervento. Dinanzi a un'adeguata rappresentazione dell'iter logico giuridico seguito dalla Corte territoriale, contenuta nella sentenza impugnata in sede di legittimità e che ha portato al giudizio di affermazione di responsabilità penale dell'imputato, la Cassazione non può far altro che confermare la condanna: la sussistenza dei contestati profili di colpa e del necessario nesso causale tra condotta ed evento sono elementi che non possono essere superati per scagionare il dentista. Questo, poi, deve accontentarsi delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena concessi dal Tribunale in ragione del suo corretto comportamento processuale e della riduzione di pena disposta dalla Corte d'appello in considerazione della complessità del caso "medico", mentre, considerati il precedente per esercizio abusivo della professione medica e il contesto professionale entro il quale si erano svolti i fatti, non può esigere anche il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziario. |
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