Data: 17/10/2022 08:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Cos'è il sequestro conservativo in corso di causa

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Il sequestro conservativo in corso di causa è una misura cautelare, volta a conservare la garanzia patrimoniale del creditore, richiesta da questo e disposta dal giudice quando è già pendente il procedimento giurisdizionale relativo alla posizione di diritto sostanziale che si intende garantire.

In realtà, non si tratta di altro che di una delle due potenziali modalità con le quali può prendere il via un sequestro conservativo (sul quale vai alla guida: "Il sequestro conservativo – guida con fac-simile di ricorso").

Quando può richiedersi il sequestro conservativo

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Il sequestro conservativo, infatti, è disposto dal giudice su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Tale istanza può essere fatta sia ante causam, ovverosia prima che con riferimento alle somme e alle cose dovute dal debitore sia instaurato un procedimento giurisdizionale, sia in corso di causa, ovverosia quando sia già pendente un procedimento giurisdizionale.

Il giudice la accoglierà in presenza di due fondamentali presupposti: il fumus boni iuris, ovverosia la probabile esistenza del credito, e il periculum in mora, ovverosia il timore fondato che, durante il tempo necessario per un giudizio di merito a cognizione piena, il diritto dell'istante venga irreparabilmente leso.

Giudice competente per il sequestro in corso di causa

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Il giudice competente a ricevere l'istanza di sequestro conservativo da parte del creditore, nel caso in cui tale misura cautelare sia disposta in corso di causa, è lo stesso competente a conoscere il procedimento pendente nel merito.

Anche se l'istanza è proposta ante causam, in realtà, la competenza è sempre del giudice che sarebbe competente sulla domanda di merito, che quindi va correttamente individuato.

Il vecchio articolo 673 del codice di procedura civile

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Sino al 1993, il codice di procedura civile dedicava un apposito articolo al sequestro in corso di causa, ovverosia il 673.

Tale norma, tuttavia, è stata abrogata dall'articolo 89 della legge numero 353/1990 a far data dal 1° gennaio 1993 ed ha continuato ad essere applicata sino al 30 aprile 1995 limitatamente ai giudizi pendenti alla data dell'abrogazione. Essa così recitava: "Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa. - Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, dal presidente del tribunale o della corte. - Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato. - Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato. - Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente (che disciplinava il sequestro anteriore alla causa, n.d.r.)".

Fac-simile ricorso sequestro in corso di causa

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Tribunale di ____________

Nel procedimento promosso da

Sig. ________________ (c.f.: ________________), con l'Avv. ____________________

contro

Sig. ________________ (c.f.: ________________), con l'Avv. ____________________

R.G.N: ____/_____

Giudice _________________

Ricorso per sequestro conservativo in corso di causa

Per

______________ nato a ___________ il __________ e residente in _______________, via ___________ n. ___ (c.f.: _____________________), elettivamente domiciliato in _________________, via _____________________ n. _____ presso e nello studio dell'Avv.___________ del Foro di ___________ (c.f.: ____________ fax ____________ pec _____________), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto.

Premesso che

1) il Sig. _______________ è creditore nei confronti del Sig. ____________della somma di Euro _______________, così come emerge da ________________;

2) con atto di citazione notificato in data _____________, il Sig. _______ ha quindi convenuto in giudizio il Sig. _____________ dinanzi all'intestato Tribunale per ivi sentirlo condannare al pagamento della predetta somma, così concludendo: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere ________________";

3) la richiesta di pagamento della predetta somma di Euro _______, di ingente ammontare, risulta ampiamente fondata in quanto __________________ (inserire elementi a sostegno dell'esistenza del fumus boni iuris);

4) oltretutto _________________ (inserire elementi a sostegno dell'esistenza del periculum in mora);

5) pertanto risultano integrati entrambi i requisiti necessari per poter concedere il sequestro conservativo, ovverosia sia il fumus boni iuris, in quanto il credito con riferimento al quale il sig. _________ ha agito in giudizio è ampiamente dimostrato (e non è stato mai contestato), che il periculum in mora, in quanto la documentazione che si produce dimostra la sussistenza di un fondato pericolo che, durante il tempo necessario per un giudizio di merito a cognizione piena, il diritto dell'istante venga irreparabilmente leso.

Tutto ciò premesso, il sig. _______________ come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

all'Ill.mo Tribunale di ___________ affinché voglia autorizzare il sequestro conservativo immediato dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti di proprietà di ____________, fino alla concorrenza della somma di Euro __________, comprensivi di sorte, interessi e spese legali.

Ai fine della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro ____________.

Si producono i seguenti documenti:

1) _______________

2) _______________

3) ...

Luogo, data _________

Avv. _______________


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