Data: 17/03/2017 19:20:00 - Autore: Redazione

di Redazione - Valida la notifica via pec priva della firma digitale. Lo ha sancito la Cassazione, con l'ordinanza n. 6518/2017 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo rimasto soccombente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rilasciato ad una societ� a titolo di risarcimento danni riconosciuti dal lodo arbitrale.

L'uomo si rivolgeva al Palazzaccio non per contestare la rilasciabilit� del decreto ingiuntivo, bens� dolendosi di un errore compiuto dal giudice d'appello, relativamente al mancato esame della domanda di merito, ritenuta inammissibile, tra l'altro, in ragione della nullit� della notifica eseguita a mezzo pec dal suo difensore, giacch� la relata era priva di firma digitale (a differenza del ricorso e della procura dove la firma era stata apposta).

Per gli Ermellini, anzitutto, il documento era diretto inequivocabilmente dalla casella pec del difensore del ricorrente a quella dell'avvocato avversario, senza che ci� avesse in qualche modo limitato i diritti difensivi del ricevente. Invero, ha ribadito la corte, "il difetto della firma non � causa di inesistenza dell'atto � potendo anzi affermarsi - la surrogabilit� di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore dell'atto". Nel caso di specie, "la mancata forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilit� alla persona dell'avvocato, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale".

Del resto, ha concluso la S.C. accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata con rinvio, "l'irritualit� della notificazione di un atto, a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullit� se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anzich� "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato cos� il raggiungimento dello scopo legale".


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