Data: 31/08/2022 11:00:00 - Autore: Domande e Risposte

Che rimedi ha un condomino che ha paura dei cani per ottenere che tali animali transitino in ascensore, per le scale o nel cortile al guinzaglio?

Lo strumento migliore, in astratto, � il regolamento condominiale sebbene si ricorda che esso non potrebbe comunque vietare di portare i cani in ascensore o di farli transitare nelle parti comuni, poich� l'articolo 1138 del codice civile (cos� come modificato dalla riforma del 2012) sancisce che non � possibile vietare ai condomini di possedere o detenere animali domestici. Tramite il regolamento, infatti, si potrebbe comunque cristallizzare l'obbligo per i proprietari di condurre sempre i propri animali al guinzaglio, anche nelle parti comuni dell'edificio.

In ogni caso, il regolamento condominiale non � indispensabile affinch� chi ha paura dei cani possa utilizzare scale, ascensore e cortile comuni in maniera serena.

Ci� per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, poich� le norme stesse che regolano il condominio negli edifici sanciscono che "ciascun partecipante pu� servirsi della cosa comune, purch� [...] non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" (art. 1102 c.c.). Di conseguenza, se lasciare i cani in libert� nelle parti comuni limita gli altri condomini, � evidente che ci si trova di fronte a un'ipotesi in cui tale norma risulta trasgredita.

Ad averlo sancito � stata anche la Corte di cassazione che, con sentenza numero 14353/2000, ha affermato che "in tema di condominio negli edifici, il diritto di cui � titolare ciascun condomino di usare e godere delle cose di propriet� comune a suo piacimento trova limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri condomini. Pertanto, l'usare gli spazi comuni di un edificio in condominio facendovi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dall'ordinario criterio di prudenza pu� costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere liberamente di tali spazi comuni".

A tale circostanza si aggiunge quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013 (la cui efficacia � stata recentemente prorogata dall'ordinanza 13 luglio 2016), ovverosia che "ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni". E visto che le parti comuni condominiali, per ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, devono ritenersi luoghi aperti al pubblico poich� ad esse possono accedere sia tutti i condomini, che gli estranei che si recano a fare loro visita, la conclusione � inequivocabile: anche per le scale, in ascensore e in cortile il cane deve circolare munito di guinzaglio".


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