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Data: 23/03/2017 16:00:00 - Autore: Francesca Servadei Avv. Francesca Servadei - La magistratura di sorveglianza si distingue in un organo monocratico ed in uno collegiale; il primo è il Magistrato di Sorveglianza, l'altro è il Tribunale di Sorveglianza, entrambi a volte assumono la funzione di organi di primo grado, ma altre volte il Magistrato di Sorveglianza assume la funzione di organo di primo grado ed il Tribunale di organo di secondo grado. La competenzaLa competenza territoriale della magistratura di sorveglianza si riferisce alla vicinanza del luogo di espiazione della pena del detenuto ristretto in istituto penitenziario ovvero a piede libero. Spetta invece al Tribunale di sorveglianza, in qualità di giudice di primo grado, la riabilitazione, tutto ciò che consiste le misure alternative, revoca ovvero concessione della liberazione condizionale; mentre in qualità di giudice di secondo grado (appello) spetta a tale organo, cognizione in materia di sicurezza. Le materie assegnate alla magistratura di sorveglianza hanno lo scopo di umanizzare le pena avvero la misura di sicurezza, nonché di adeguare le stesse alla luce della personalità e all'esigenza del condannato al fine di realizzare il suo recupero ed il suo inserimento nella vita sociale. Il procedimentoCon sentenza 135/2014 Il procedimento di sorveglianza, inoltre, può essere iniziato anche d'ufficio e non esiste presso tale organo un autonomo ufficio del Pubblico Ministero ragion per cui, le relative funzioni, vengono esercitate presso il Tribunale ordinario ovvero presso Con la riforma introdotta dal Decreto Legge 146/2013 entrambi gli Organi hanno la facoltà di deliberare de plano; infatti dalla lettura dell'articolo 667, IV comma del Codice di Rito, il Magistrato di Sorveglianza non deve celebrare udienza al fine di decidere in materia di rateizzazione ovvero conversione delle pene pecuniarie, remissione del debito ed esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata; il Tribunale di Sorveglianza delibera de plano in materia di istanza di riabilitazione e valutazione sull'esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Per i casi citati il contraddittorio è eventuale e differito perché contro l'ordinanza emessa de plano è possibile proporre opposizione innanzi al medesimo Giudice che ha emesso il provvedimento, decidendo ai sensi dell'articolo 666 del Codice di Procedura Penale. Risulta essere invece necessaria l'udienza in camera di consiglio per il Tribunale di Sorveglianza per le restanti materie di sua competenza. Avv. Francesca Servadei Studio legale Servadei Corso Giacomo Matteotti n. 49 Albano Laziale (Roma) Tel. 069323507 Cell: 3496052621 E-mail: francesca.servadei@libero.it |
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