Data: 23/03/2017 16:00:00 - Autore: Francesca Servadei

Avv. Francesca Servadei - La magistratura di sorveglianza si distingue in un organo monocratico ed in uno collegiale; il primo è il Magistrato di Sorveglianza, l'altro è il Tribunale di Sorveglianza, entrambi a volte assumono la funzione di organi di primo grado, ma altre volte il Magistrato di Sorveglianza assume la funzione di organo di primo grado ed il Tribunale di organo di secondo grado.

La competenza

La competenza territoriale della magistratura di sorveglianza si riferisce alla vicinanza del luogo di espiazione della pena del detenuto ristretto in istituto penitenziario ovvero a piede libero.

La Legge 354/1975 e la Legge 663/1986 si riferiscono alla competenza per materia della magistratura di sorveglianza. Quanto al Magistrato di Sorveglianza essa attiene alle materie relative alla rateizzazione ovvero alla conversione delle pene pecuniarie. A tal proposito è lecito citare un consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza numero 3 del 1997) con il quale è stato statuito che nel caso in cui l'ordinanza raccoglie pienamente le richieste della Pubblica Accusa, questi non ha la facoltà di impugnazione per carenza di interesse. Altre materie di competenza del magistrato di sorveglianza sono: la remissione del debito, le misure di sicurezza, le pene detentive sostitutive, quali per esempio la semidetenzione ovvero la libertà vigilata, il potere di ordinare il differimento dell'esecuzione di pene detentive anche se ne è iniziata la esecuzione, ovvero il potere di sospendere la pena ordinando l'immediata liberazione. 

Spetta invece al Tribunale di sorveglianza, in qualità di giudice di primo grado, la riabilitazione, tutto ciò che consiste le misure alternative, revoca ovvero concessione della liberazione condizionale; mentre in qualità di giudice di secondo grado (appello) spetta a tale organo, cognizione in materia di sicurezza. Le materie assegnate alla magistratura di sorveglianza hanno lo scopo di umanizzare le pena avvero la misura di sicurezza, nonché di adeguare le stesse alla luce della personalità e all'esigenza del condannato al fine di realizzare il suo recupero ed il suo inserimento nella vita sociale.

Il procedimento

Con sentenza 135/2014 la Corte Costituzionale ha previsto che, per l'applicazione di misure di sicurezza, laddove vi sia richiesta di un interessato, l'udienza deve svolgersi pubblicamente e non in camera di consiglio.

Il procedimento di sorveglianza, inoltre, può essere iniziato anche d'ufficio e non esiste presso tale organo un autonomo ufficio del Pubblico Ministero ragion per cui, le relative funzioni, vengono esercitate presso il Tribunale ordinario ovvero presso la Corte d'Appello a seconda che si tratti di Magistrato di Sorveglianza ovvero di Tribunale di Sorveglianza. 

Con la riforma introdotta dal Decreto Legge 146/2013 entrambi gli Organi hanno la facoltà di deliberare de plano; infatti dalla lettura dell'articolo 667, IV comma del Codice di Rito, il Magistrato di Sorveglianza non deve celebrare udienza al fine di decidere in materia di rateizzazione ovvero conversione delle pene pecuniarie, remissione del debito ed esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata; il Tribunale di Sorveglianza delibera de plano in materia di istanza di riabilitazione e valutazione sull'esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Per i casi citati il contraddittorio è eventuale e differito perché contro l'ordinanza emessa de plano è possibile proporre opposizione innanzi al medesimo Giudice che ha emesso il provvedimento, decidendo ai sensi dell'articolo 666 del Codice di Procedura Penale. Risulta essere invece necessaria l'udienza in camera di consiglio per il Tribunale di Sorveglianza per le restanti materie di sua competenza.

Avv. Francesca Servadei

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