Data: 23/03/2017 19:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Se il contribuente chiede la rateizzazione ad Equitalia ci� non costituisce acquiescenza e dunque rinuncia al diritto di contestare in giudizio la pretesa. Cos� ha stabilito la Cassazione, con la recente ordinanza n. 3347/2017 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di un contribuente che aveva impugnato innanzi al giudice tributario una cartella di pagamento di oltre 100mila euro, relativa all'omesso versamento di somme a titolo di interessi e sanzioni per il tardivo versamento di Irap e Iva.

Equitalia, dal canto suo, proponeva ricorso incidentale, eccependo che il debitore aveva prestato acquiescenza alla pretesa, dato che aveva richiesto ed ottenuto il pagamento a rate degli importi dovuti.

Per gli Ermellini, invece, va ribadito il principio generale del diritto tributario secondo il quale non si pu� attribuire "al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario".

Siffatto riconoscimento esula, infatti, si legge nell'ordinanza, "da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volont� del contribuente".

Le manifestazioni di volont� del contribuente, pertanto, "quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ci� che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati".

Ci� non esclude, ovviamente, che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, affinch� tale forma di acquiescenza si verifichi, "� necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cio�: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia gi� nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purch� entrambi assolutamente inequivoci". Mentre, la mera "rateizzazione chiesta dal ricorrente non costituisce acquiescenza". Il ricorso � accolto.


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