Data: 26/03/2017 09:00:00 - Autore: Redazione

di Redazione - L'impedimento dell'avvocato "a comparire all'udienza disciplinare non pu� ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non pu� ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire". Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, con la recente sentenza n. 153/2016 (pubblicata il 21 marzo 2017 sul sito istituzionale e qui sotto allegata), dichiarando inammissibile il ricorso di un avvocato avverso la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivit� a tempo indeterminato disposta dal Coa di Roma.

Tra le altre doglianze lamentate dal professionista, che eccepiva la nullit� del procedimento relativo al mancato pagamento di diversi contributi di iscrizione annuali, c'era anche la nullit� per omessa convocazione e mancata considerazione della propria richiesta di rinvio della trattazione del procedimento a causa dell'asserita impossibilit� a partecipare per problemi di salute.

Sennonch�, dal certificato medico, a detta del Coa, risultava solo che l'avvocato necessitasse di 3 giorni di riposo e cure (per una ipertrofia prostatica benigna), ma non era dimostrato il carattere assoluto dell'impedimento, tale, quindi, da comportare la totale impossibilit� a partecipare all'udienza.

Per il Cnf tale assunto va confermato, giacch�, una siffatta certificazione, ritiene il consiglio richiamando la giurisprudenza di legittimit� in materia (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU., n. 1715/2013), non consente "in alcun modo, di fondare il presupposto di un legittimo impedimento, che deve essere di carattere assoluto".


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