Data: 24/03/2017 15:30:00 - Autore: Gabriella Rota
di Gabriella Rota - L' art. 183 del D.lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) alla lettera aa) definisce il concetto di stoccaggio, costituito dalle attivit� di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta.
La messa in riserva consiste, in un'attivit� prodromica al recupero dei rifiuti, da intendersi sempre secondo l'art.183 comma 1 lett. t "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
Il dilemma che affligge continuamente i possessori delle autorizzazioni allo stoccaggio, riguarda la definizione delle operazioni che sono incluse nell' R13.
La suddetta questione � stata affrontata nuovamente Corte di Cassazione mediante sentenza n. 7160 del 15/02/2017 (qui sotto allegata), la quale ha annullato una sentenza emessa dal tribunale di Verona, avente per oggetto, l'attivit� di eliminazione della guina esterna dei cavi elettrici con mezzo meccanico, che secondo lo stesso Tribunale, non era da considerare un'attivit� rientrante tra quelle incluse nella messa in riserva ma un'attivit� di R4 ovvero riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.
Invece la Suprema Corte ha affermato che l'attivit� di esportazione del rivestimento anche se compiuta con lavorazione meccanica costituisce dunque attivit� consentita nell'ambito della messa in riserva R13.
Oltre alla suddetta attivit�, specifica del caso de quo, anche la cernita e la riduzione volumetrica rientrano nelle operazioni preliminari proprie dell'R13 alle quali vengono sottoposti i rifiuti prima di essere indirizzati verso il recupero R1-R12.



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