Data: 24/03/2017 15:30:00 - Autore: Gabriella Rota
di Gabriella Rota - L' art. 183 del D.lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) alla lettera aa) definisce il concetto di stoccaggio, costituito dalle attivitā di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta.
La messa in riserva consiste, in un'attivitā prodromica al recupero dei rifiuti, da intendersi sempre secondo l'art.183 comma 1 lett. t "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
Il dilemma che affligge continuamente i possessori delle autorizzazioni allo stoccaggio, riguarda la definizione delle operazioni che sono incluse nell' R13.
La suddetta questione č stata affrontata nuovamente Corte di Cassazione mediante sentenza n. 7160 del 15/02/2017 (qui sotto allegata), la quale ha annullato una sentenza emessa dal tribunale di Verona, avente per oggetto, l'attivitā di eliminazione della guina esterna dei cavi elettrici con mezzo meccanico, che secondo lo stesso Tribunale, non era da considerare un'attivitā rientrante tra quelle incluse nella messa in riserva ma un'attivitā di R4 ovvero riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.
Invece la Suprema Corte ha affermato che l'attivitā di esportazione del rivestimento anche se compiuta con lavorazione meccanica costituisce dunque attivitā consentita nell'ambito della messa in riserva R13.
Oltre alla suddetta attivitā, specifica del caso de quo, anche la cernita e la riduzione volumetrica rientrano nelle operazioni preliminari proprie dell'R13 alle quali vengono sottoposti i rifiuti prima di essere indirizzati verso il recupero R1-R12.



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