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Data: 24/03/2017 22:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Gli onorari degli avvocati che prestano la loro attività di difesa in favore di coloro che sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato potrebbero presto aumentare. Niente più limiti massimiUn disegno di legge all'esame della Commissione Giustizia della Camera (qui sotto allegato) propone infatti di modificare l'articolo 82 del testo unico in materia di spese di giustizia, il quale oggi prevede che l'onorario e le spese liquidati al difensore non devono comunque risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti. Il DDL, infatti, propone l'eliminazione di tale limitazione massima, prevedendo solo che la liquidazione con decreto del giudice debba essere fatta "osservando la tariffa professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate". Difficoltà dell'affareLa norma proposta, inoltre, pone dei criteri precisi per valutare la difficoltà dell'affare, stabilendo che a tal fine deve tenersi conto sia dei contrasti giurisprudenziali che della quantità e del contenuto della corrispondenza che il legale ha dovuto intrattenere non solo con il cliente ma anche con altri eventuali soggetti. Gratuito patrocinio nel processo penaleIl disegno di legge si occupa poi, specificamente, di gratuito patrocinio nel processo penale, con riferimento al quale il testo unico in materia di spese di giustizia stabilisce attualmente che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Il DDL, invece, propone di individuare la riduzione nel 30%, con la precisazione che essa, con riferimento agli avvocati, debba essere individuata facendo riferimento ai nuovi criteri previsti in generale per la determinazione del compenso, sui quali ci siamo soffermati meglio sopra. Gratuito patrocinio nel processo civileLa stessa regola, poi, viene estesa anche al gratuito patrocinio nel processo civile, con riferimento al quale l'articolo 130 del TU prevede oggi che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà. L'idea, quindi, è quella di una sostanziale equiparazione tra il processo civile e quello penale con riferimento ai compensi cui hanno diritto i legali che assistono i clienti meno abbienti e titolari del diritto al patrocinio a spese dello Stato. |
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