Data: 23/03/2017 15:30:00 - Autore: Manuele Serventi Merlo

di Manuele Serventi Merlo - Il Testo unico delle leggi sanitarie, ex regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265, con l'articolo 338 co. 1, vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale ("I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge").

L'apposizione del vincolo di cui sopra persegue una molteplicità di interessi: la tutela di esigenze igienico sanitarie; la tutela della sacralità del luogo nonché l'interesse a mantenere un'area di possibile espansione del perimetro cimiteriale.

Per tali ragioni, secondo costante giurisprudenza amministrativa recentemente ribadita, il vincolo di inedificabilità previsto dalla norma citata deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale non consentendo – pertanto - di allocare all'interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia intende tutelare (V. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, n. 205/2017).

Conseguentemente, dato il carattere così "forte" del vincolo cimiteriale, la giurisprudenza amministrativa ha altresì ritenuto che precludesse il rilascio della concessione in sanatoria (ai sensi dell'art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità per la P.A. di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori da esso tutelati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933 e del 12 novembre 1999, n. 1871).

Tanto premesso, tuttavia, il vincolo di tutela cimiteriale ammette limitate deroghe in presenza di concorrenti ragioni pubblicistiche, compatibilmente con le esigenze sottese all'esistenza del vincolo. (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4403/2011; T.A.R. Cagliari, sez. II, n. 98/2016).

Da quanto sopra si evince che non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privati (Cons. Stato sez. VI 27 luglio 2015 n. 3667).

Fermo quanto sopra esposto, infine, si evidenzia tuttavia che il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri quando ricorrano determinate condizioni, ossia: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari (art. 338, co. 4, t.u. leggi sanitarie).


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