Data: 24/03/2017 07:00:00 - Autore: Domande e Risposte

Domanda: "Quando una "multa" è nulla per vizio di forma?"

Risposta: "I vizi di forma che possono inficiare una "multa" e renderla nulla sono molteplici.

Innanzitutto, va precisato che affinché un verbale possa dirsi legittimo esso deve essere notificato tempestivamente, ovverosia nel termine massimo di 90 giorni dall'illecito (fissato indipendentemente dalle modalità con le quali la violazione è stata accertata). Se tale termine non è rispettato, la contravvenzione deve reputarsi nulla.

Inoltre il verbale, per legge, deve contenere obbligatoriamente una serie di elementi specificamente previsti dalla legge che, se mancano, lo viziano da un punto di vista formale.

Sono vizi di forma, ad esempio, l'omessa indicazione della data e dell'ora in cui è avvenuta l'infrazione o la loro indicazione errata; la mancata esposizione dei fatti contestati; l'errata indicazione dell'autorità competente per il ricorso; l'errata indicazione della norma violata o della sanzione da pagare.

Non sempre, però, un vizio di forma rende nullo un verbale. Tale effetto, infatti, si ha quando l'errore comporta una compromissione dei diritti del contravventore, quindi ad esempio in caso di mancata indicazione della data di contestazione della violazione o ancora quando l'infrazione non è coerente con la via riportata con il verbale (ad esempio è contestato il superamento del limite di 50 km/h su una strada ove il limite è di 70 km/h).

La nullità, invece, non è prodotta nei casi in cui gli errori non ledono il diritto di difesa del sanzionato e sono compensati da altri elementi contenuti nel verbale. L'esempio classico è quello dell'errata indicazione della data di nascita del contravventore, compensata dalla corretta indicazione del codice fiscale.

Un caso particolare è rappresentato dalla mancata o non corretta indicazione della norma violata.

Tale elemento, infatti, pur apparentemente essenziale non comporta la nullità della contestazione se il verbalizzante ha comunque descritto il fatto contestato in maniera completa ed esauriente, sono state date informazioni sul pagamento in misura ridotta e non è quindi stato leso il diritto di difesa dell'automobilista.

Ad averlo precisato è stata anche la Corte di cassazione che, nella sentenza numero 11421/2009, ha sancito che "in tema di sanzioni amministrative, per violazione del Codice della strada, la mancata (o la meno specificata) indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata".

In ogni caso, se il verbale è affetto da un vizio di forma rilevante, è possibile ricorrere o al Giudice di Pace (nel termine di 30 giorni e pagando contributo unificato e, se la somma contestata supera un certo importo, marca da bollo) o al Prefetto (nel termine di 60 giorni e senza alcun costo) per farne dichiarare la nullità".


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