Data: 25/03/2017 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il pignoramento � legittimo anche se i beni sui quali � eseguito superano l'importo del credito da recuperare, in quanto comunque tale circostanza � ben diversa da quella in cui il credito � inesistente.

Lo ha ricordato recentemente il Tribunale di Torino con ordinanza del 7 novembre 2016 (qui sotto allegata), pronunciandosi su una vicenda in cui il creditore procedente aveva notificato il pignoramento presso terzi a 19 banche, 4 delle quali avevano reso dichiarazioni positive. Egli, quindi, aveva vincolato somme del suo debitore per un importo complessivamente maggiore del credito aumentato della met�, come invece dispone l'articolo 546 del codice di rito.

Il debitore, quindi, aveva chiesto al giudice la riduzione del pignoramento con contestuale condanna del creditore per responsabilit� aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., che, al comma due, dispone che il giudice, quando accerta l'inesistenza del diritto per il quale � stata avviata l'esecuzione forzata, su istanza di parte condanna il creditore procedente al risarcimento danni.

Per il Tribunale, per�, non � possibile considerare il pignoramento eccessivo come un atto di per s� illegittimo, in quanto l'azione esecutiva che con esso � avviata � relativa a un credito comunque esistente. Tale affermazione vale soprattutto nei pignoramenti presso terzi, con riferimento ai quali il creditore non � quasi mai a conoscenza dell'entit� dei beni che intende sottoporre a vincolo e non � quindi in grado di conoscere in anticipo le sorti del pignoramento.

Dinanzi a un pignoramento eccessivo, quindi, il debitore pu� semmai domandarne e ottenerne la riduzione.

Insomma, non sussistono quelle ipotesi di abuso del mezzo esecutivo con dolo o colpa grave che giustificano la condanna del creditore per responsabilit� aggravata.


Tutte le notizie