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Data: 24/03/2017 21:30:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Non presentarsi in udienza integra remissione tacita di querela. Così la Cassazione, nella sentenza n. 13897/2017 (qui sotto allegata), ha confermato il recente e consolidato orientamento, rigettando il ricorso del procuratore della Repubblica di Roma avverso la declaratoria non doversi procedere emessa dal giudice di pace nei confronti di un soggetto imputato del reato di minaccia a danno dell'ex compagna. Per il pm, la mancata comparizione del querelante non può costituire fatto incompatibile con la volontà di persistere nel proposito di perseguire il querelato, anche laddove vi sia stato previo avviso circa la possibilità di interpretare l'assenza quale tacita remissione. A tal proposito, il procuratore richiama le indicazioni delle Sezioni Unite orientate in senso contrario rispetto alla tesi sostenuta dal gdp. Ma dalla quinta del Palazzaccio ricordano che è vero che la giurisprudenza si era consolidata nel senso di non ritenere la mancata comparizione in udienza del querelante come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (cfr., tra le altre, Cass., SS.UU., n. 18187/2013), tuttavia, dopo il contrasto formatosi in merito, la Cassazione ha operato "un obiettivo e indiscutibile revirement". Si è infatti affermato il principio di diritto secondo cui, ribadiscono gli Ermellini, "integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela" (cfr., Cass., SS.UU., n. 31668/2016). E nello spiegare tale nuovo approccio interpretativo, le sezioni unite hanno chiarito, si legge altresì in sentenza che "né il codice penale né quello processuale specificano gli atti o i comportamenti, indefinibili a priori, dai quali ricavare una volontà di remissione tacita, limitandosi l'art. 152, secondo comma, terzo periodo, c.p. ad attribuire valore di remissione al compimento da parte del querelante di 'fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela' - per poi precisare che - la remissione processuale va identificata in una formale espressione della volontà della parte querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale, ricevuta dall'autorità giudiziaria che procede". In ogni altro caso – proseguono – "la condotta significativa di una volontà di rimettere la querela va valutata come extraprocessuale, dovendosi distinguere il luogo della manifestazione della volontà-comportamento dal luogo di apprezzamento della efficacia dello stesso, essendo quest'ultimo invariabilmente processuale". Per cui, in considerazione della previsione di un inderogabile dovere del giudice di pace di favorire la conciliazione tra le parti nei casi di reati perseguibili a querela, "ben può essere riconosciuta al giudice stesso la scelta delle modalità più opportune per perseguire tale obiettivo, se del caso rendendo avvertite le parti della valutazione che potrebbe essere attribuita a una loro condotta passiva: volontà tacita del querelante di rimessione e mancanza di volontà di ricusa del querelato".
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