Data: 25/03/2017 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli – La diffusione del web e dell'utilizzo che ne viene fatto pone diversi problemi, molti dei quali interessano il diritto d'autore e danno adito a controversie che stanno popolando i tribunali.
Dalle aule di giustizia, peraltro, arrivano spesso sentenze molto interessanti, come la numero 12188/2016 con la quale il Tribunale di Milano ha escluso l'applicabilità del diritto d'autore analogicamente anche al fotografo non creativo.
L'attore, nel caso di specie, aveva contestato al convenuto la pubblicazione di tre sue foto senza l'indicazione né del suo nome né dell'anno dello scatto.
Il Tribunale però, dinanzi a tali doglianze, ha dato innanzitutto rilevanza al fatto che l'attore non ha fornito alcuna prova in giudizio idonea a dimostrare che le immagini dalle quali sono state tratte le fotografie utilizzate dal convenuto recassero il nome dell'autore e la data di produzione.
Al di là di ciò, per il giudice è comunque da considerare che "non è in astratto ipotizzabile la lesione del diritto morale … in quanto le fotografie di cui si controverte non possono ritenersi opere d'arte".
Sono tutti elementi che risultano dirimenti per respingere la domanda presentata dal fotografo, in quanto la riproduzione di immagini prive di valore creativo è abusiva non in assoluto ma solo se su di esse era stato apposto in precedenza il nome del fotografo o della ditta dalla quale dipende o del committente, della data di produzione della fotografia e del nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Se questi elementi mancano, chi riproduce l'immagine non è tenuto a corrispondere i compensi di cui agli articoli 91 e 98 della legge sul diritto d'autore se non in caso di malafede comprovata.
Nel caso di specie manca, peraltro, anche il danno morale, in quanto il diritto ad essere riconosciuto autore è violato solo nel caso in cui l'opera è attribuita a un soggetto diverso dal suo autore e non anche quando, come avvenuto, il nome dell'autore è stato solo omesso.
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