Data: 26/03/2017 16:00:00 - Autore: CARMELA MANCINO
di Carmela Mancino - Nella societ� per azioni, in virt� di quanto stabilito dall'art.2346 del codice civile, le quote di partecipazione al capitale sociale sono rappresentate da azioni. Per meglio comprendere, come si articola la struttura di quest'ultime, occorre operare una precisazione fondamentale. Di regola, il capitale sociale delle s.p.a., viene sottoscritto e suddiviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare. Ciascuna parte costituisce la cd. azione, ovveros�a, una partecipazione a carattere omogeneo e standardizzato che attribuisce al titolare diritti e poteri di natura amministrativa e/o patrimoniale (ad es. diritto di voto in assemblea, diritto agli utili). Alla luce di tale premessa, appare evidente come l'azione vada a configurarsi da un lato, quale unit� minima di partecipazione al capitale sociale dall'altro, quale unit� di misura dei diritti sociali. Uno dei principi cardine, su cui si fonda la disciplina delle azioni, � l'uguaglianza dei diritti. Tale principio trova la propria cristallizzazione normativa nell'art. 2348 co.1 del codice civile secondo cui le azioni "conferiscono ai loro possessori uguali diritti". Il comma seguente (art.2348 co.2 cod. civ.) precisa che, "si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi". Dalla lettura combinata dei suddetti commi, si evince il carattere di relativit� dell'uguaglianza in esame. Proprio sulla base di tale peculiarit�, nasce la distinzione tra azioni ordinarie ed azioni speciali o di categoria: le prime, fornite di diritti tipici previsti dalla disciplina legale, le seconde fornite di "diritti diversi".

Interventi legislativi: la legge 116/2014

Il favor del legislatore, verso un ampliamento della categoria delle azioni speciali, traspare dai numerosi interventi in materia susseguitisi nel corso degli ultimi anni. Un primo passo in avanti si � avuto con la Riforma del 2003 che, ha introdotto la possibilit� per tutte le s.p.a. di emettere azioni senza diritto di voto, azioni a voto limitato a particolari argomenti ed azioni a voto condizionato. Tuttavia, la novit� pi� significativa � stata apportata dal Decreto Competitivit� del giugno 2014, successivamente convertito nella legge 11 giugno 2014 n.116. La giovane normativa ha determinato il superamento definitivo del tradizionale principio "un' azione, un voto" (cd. One share, one vote) attraverso l'introduzione delle azioni a voto plurimo nelle societ� non quotate e delle azioni a voto maggiorato nelle societ� quotate.

Le azioni a voto plurimo che - "trovano nel meccanismo cd. Dual class, di elaborazione statunitense, la loro massima espressione (es. Google, Facebook, Linkedin)" - possono essere emesse esclusivamente dalle societ� non quotate. Si tratta di una categoria speciale di azioni che, in linea con quanto disposto dall'art. 2351 del codice civile, attribuiscono fino ad un massimo di tre voti per ciascuna azione, anche per particolari argomenti o subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Per quanto concerne le modalit� di deliberazione, per la loro emissione, occorre far riferimento all'art. 211 delle disp. att. cod. civ. il quale prevede "il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea".

Il Testo Unico della Finanza si occupa, invece, di disciplinare la maggiorazione del voto, applicabile alle sole societ� quotate, vigendo per quest'ultime il divieto d'emissione di azioni a voto plurimo ex art. 2351 cod. civ.

Dunque, ai sensi dell'art. 127 quinquies TUF, "gli statuti possono disporre che sia attribuito un voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data d'iscrizione prevista dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altres� prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.Gli statuti stabiliscono le modalit� per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti."

Analogie apparenti e differenze sostanziali tra fattispecie

Operando un'analisi comparativa tra le due fattispecie, si ravvisa un'analogia meramente apparente, subordinata ad una palese differenza sostanziale. Infatti le azioni a voto plurimo costituiscono, sic et simpliciter, una categoria speciale di azioni; diversamente la maggiorazione del voto non determina il carattere speciale dell'azione, piuttosto, si sostanzia in un vero e proprio privilegio - o meglio, "premio di fedelt�"- il cui ottenimento, da parte del socio, � ancorato al ricorrere di una condizione temporale, ovviamente nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto. Pertanto, le azioni cui si applica tale beneficio, non assurgono mai ad azioni speciali ai sensi dell'art. 2348 del codice civile. Con le disposizioni del Decreto Competitivit�, convertito nella l. 116/2014, � avvenuta la definitiva abolizione del divieto per le s.p.a. quotate e non quotate, di emettere azioni dotate di pi� di un diritto di voto, indipendentemente dalla forma del voto plurimo o della maggiorazione del voto. La ratio di tale evoluzione normativa, finalizzata all'adeguamento del sistema italiano a quelli gi� operanti in altri paesi europei (es. Francia, Belgio) ed extraeuropei (es. USA), � da rinvenirsi nelle esigenze del moderno diritto societario; orientato verso un sistema azionario dotato di maggiore dinamicit� ma, allo stesso tempo, diretto a rafforzare la posizione dei soci di maggioranza, in un'ottica applicativa del principio cardine delle societ� di capitali, secondo cui, "chi ha pi� conferito e pi� rischia ha pi� potere e pu� imporre, nel rispetto della legalit�, la propria volont� alla minoranza".


Carmela Mancino

cmancino.93@gmail.com

Riferimenti

- "Manuale di diritto commerciale" di Gianfranco Campobasso a cura di M. Campobasso (VI edizione).

- www.diritto24.ilsole24ore.com


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