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Data: 01/05/2022 12:00:00 - Autore: Daniele Paolanti
Cos'è la messa alla prova[Torna su] La messa alla prova è un istituto previsto e disciplinato dall'art. 168 bis e ss. del codice penale. La norma dispone infatti che in relazione alla commissione di determinati reati l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. L'istituto prevede l'affidamento dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) affinché svolga determinate attività. Esse possono consistere in particolare nello svolgimento con dedizione e diligenza di un lavoro di pubblica utilità a titolo gratuito ed a favore della collettività intera, nella piena riparazione delle conseguenze dannose scaturite dal reato e, se possibile, al risarcimento del danno cagionato con la sua condotta criminosa. Qualora infatti, ad esempio, il soggetto non abbia cagionato danni a terzi, come in caso di guida in stato di ebbrezza, può essere richiesto il versamento di una somma al fondo vittime della strada.
Accanto a tali attività, il trattamento può prevedere che vengano imposti determinati obblighi all'imputato. Un esempio è rappresentato dal divieto di frequentare determinati luoghi e il necessario e perenne contatto con l'ufficio di esecuzione penale prodromico al reinserimento dell'imputato ed alla sua reintegrazione. Normativa di riferimentoIntrodotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 67/2014, la messa alla prova ha comportato l'introduzione delle seguenti norme:
Quando si può chiedere[Torna su]
Le condizioni che legittimano la richiesta messa alla prova sono previste sempre dall'art. 168 bis c.p.p, che al comma 1 dispone "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova". La condizione necessaria per presentare richiesta di messa alla prova quindi è che si proceda per reati puniti con la sola pena edittale non superiore (se detentiva) nel massimo a quattro anni, sia essa congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. Inoltre, ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. Sono esclusi invece dalla messa alla prova i delinquenti abituali, professionali e per tendenza. Cosa prevede la messa alla prova[Torna su]
Le attività che devono essere compiute dall'imputato che ha fatto istanza per accedere a questo istituto sono indicate dall'art. 168 bis c.p. comma 2. Esso così dispone: "La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali". Durata della messa alla prova[Torna su]
La legge non definisce nello specifico la durata della messa alla prova, ma la durata della sospensione del procedimento per consentire la messa alla prova del soggetto richiedente. L'art. 464 c.p.p. al comma 5 prevede in particolare che:
Richiesta della messa alla prova[Torna su] La richiesta della messa alla prova prevista e disciplinata dall'art. 168 bis c.p.p., può essere formulata dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale entro determinati termini (v. modello istanza messa alla prova tribunale Milano allegato).
Si può richiedere infatti la sospensione con messa alla prova fino a che non siano formulate le conclusioni o sino all'apertura del dibattimento (I° grado) oltre che nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Laddove all'imputato fosse notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta può essere trasmessa nelle forme ed entro i termini di cui all'art. 458 comma 1 c.p.p. ("L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato"). Se si procede con decreto la richiesta ex art. 168 bis viene presentata in sede di opposizione. Decisione del giudice sulla messa alla prova[Torna su]
La decisione sulla ammissione dell'imputato all'istituto della messa alla prova è stata ribadita di recente dalla Cassazione, che nella sentenza n. 15894/2022 ha ribadito che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza: "il giudice può rigettare l'istanza di sospensione sul presupposto della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, nel quale caso egli non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato. Il disposto del comma 3 dell'art. 464-quater cod. proc. pen., che consente di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova «quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati», rende evidente la necessità di una presenza di entrambi i presupposti e, nel contempo, in caso di un favorevole giudizio prognostico, di una valutazione sulla idoneità del programma di trattamento, da elaborare d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, il cui contenuto minimo è indicato nell'art. 464-bis, comma 4, del codice di rito." Messa alla prova e casellarioNel caso in cui il giudice rilevi la presenza dei presupposti necessari e richiesti dalla legge per la concessione della messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova viene iscritta nel casellario giudiziario, così come la sentenza che, in caso di esito positivo della prova, dichiari l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p. Sospensione procedimento con messa alla prova[Torna su]
Gli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono disciplinati dall'art. 168 ter c.p.p. il quale prevede espressamente che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e che l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede (per espressa previsione normativa "L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge"). Messa alla prova: estinzione del reato[Torna su]
Abbiamo visto che l'esito positivo della messa alla prova è l'estinzione del reato a cui però non si accompagna l'estinzione delle sanzioni amministrative accessorie. In sostanza, se un soggetto commette il reato di guida in stato di ebbrezza con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della patente di guida, queste sanzioni permangono. Revoca della messa alla prova[Torna su]
La messa alla prova, nel caso in cui abbia esito negativo, può essere revocata. A disporre in quali casi questo si verifica è l'art. 168 quater c.p, ovvero:
Messa alla prova dei minorenni[Torna su] Il procedimento di messa alla prova dei minorenni è stato introdotto con il D.P.R. 448/1988 ed è disciplinato dall'art. 28.
Il base a questa norma il giudice, dopo avere sentito le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo, se ritiene di dover valutare la personalità del minorenne al termine della prova. La durata della sospensione del processo dipende dalla misura della pena. Il processo infatti viene sospeso per un periodo non superiore a tre anni se si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi invece la sospensione è disposta per un periodo non superiore a un anno. Durante questo periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia affinché, anche in collaborazione con i servizi locali, vengano svolte le opportune attività di osservazione, di trattamento e di sostegno. Con lo stesso provvedimento inoltre il giudice può dare prescrizioni precise e dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Contro l'ordinanza possono ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. La sospensione è infine revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte dal giudice. |
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