Data: 29/03/2017 18:00:00 - Autore: Francesca Servadei

Avv. Francesca Servadei - Il delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 del codice penale) consiste in una fattispecie plurima che si integra alternativamente laddove il reo si comporta come proprietario sulla persona offesa ponendo in essere comportamenti di sfruttamento ovvero riduce o mantiene la persona offesa in uno stato di soggezione continua, in relazione alla quale sono richieste prestazioni integranti lo sfruttamento (cfr. Cass. n. 10426/2015).

Il reato

Gli Ermellini della V sezione, con sentenza 8370/2014, hanno statuito che affinchè si configuri il reato de quo è necessario che il soggetto agente eserciti sulla vittima/persona offesa uno stato di soggezione continuativa nonché una costrizione intensa e prolungata nel tempo ovvero che determini una notevole permanenza tale da compromettere la libertà volitiva della persona.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, sentenza n. 37638/2014, le attività a cui la persona offesa è costretta si possono tradurre in prestazioni sessuali, accattonaggio, ovvero prestazioni lavorative o comunque attività caratterizzate dallo sfruttamento, il quale configura un reato a forma vincolata il cui evento si manifesta nella soggezione continua che deve essere ottenuto attraverso violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, ovvero mediante l'approfittarsi di una situazione di minorità fisica o psichica ovvero approfittandosi dello stato di necessità della vittima alla quale viene promessa la dazione di somme di denaro ovvero altre utilità da parte di chi ha l'autorità sulla persona offesa. Da ciò ne deriva che affinchè si configuri quanto indicato nella norma, è sufficiente l' approfittamento da parte dell'autore mentre l'uso della violenza, inganno o minaccia è elemento integrativo che rafforza il proposito criminoso. Diversamente non si inscrive nella fattispecie di cui all'articolo 600 del codice penale la vendita del neonato, in quanto, pur esercitando una "funzione da proprietario" non esercita sul minore quella peculiarità caratterizzata dallo sfruttamento e mantenimento in stato di schiavitù o servitù ove lo sfruttamento è elemento fondamentale. Nel reato de quo la vittima/persona offesa può percepire dal suo sfruttatore introiti i quali non escludono però la fattispecie incriminatrice, in quanto la stessa è caratterizzata dallo sfruttamento nonché da un persistente stato di soggezione.

Elemento soggettivo

Elemento psicologico del reato è il dolo generico, che si traduce nella coscienza e volontà di ridurre la vittima in un oggetto di diritti patrimoniali, atta quindi ad essere prestata, ceduta, venduta dietro corrispettivo.

Le condotte

Dalla lettura del primo comma il legislatore ha voluto elencare una serie di condotte che portano alla fattispecie di cui all'articolo 600 c.p.: 1) poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà; 2) riduzione ovvero mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continua; 3) costrizione a prestazioni lavorative, sessuali o di accattonaggio ovvero attività che ne comportino lo sfruttamento; 4) sottoesposizione della persona al prelievo di organi.

Il Legislatore segue poi nel secondo comma precisando le modalità di mantenimento della condizione di soggezione: a) violenza; b) minaccia, c) inganno; d) abuso di autorità; e) approfittamento di una situazione di vulnerabilità; f) inferiorità psichica; g) inferiorità fisica; h) stato di necessità; i)promessa o dazione di somme di denaro ovvero altri vantaggi.

Il regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio, disciplinato nel I comma, va da una pena minima di otto anni ad una pena massima di venti anni.

Avv. Francesca Servadei

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