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Data: 08/01/2023 12:00:00 - Autore: Domande e RisposteChe requisiti devono rispettare le foto scattate mediante autovelox?Le foto scattate dall'autovelox, innanzitutto, possono ritrarre esclusivamente la persona dell'automobilista che ha commesso l'infrazione delle norme che regolamentano la circolazione stradale e non anche soggetti terzi, la cui privacy, diversamente, verrebbe indubitabilmente compromessa. Eventuali estranei, quindi, devono essere oscurati, cos� come le targhe delle loro auto. Le foto, spesso, riportano anche la data e l'ora dell'infrazione, ma la Corte di Cassazione ha precisato che le immagini catturate dall'autovelox in caso di superamento dei limiti di velocit� sono valide anche se non indicano la data in cui sono state scattate chiarendo che quest'ultima "� attestata dal verbale, il quale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della localit� nei quali la violazione � avvenuta' e "fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze di fatto direttamente rilevate e descritte dagli agenti accertatori" (cfr., tra le altre, Cass. n. 16889/2005). Ci� in quanto l'autovelox non ha il compito di "accertare le circostanze di tempo e di luogo delle infrazioni contestate, che devono essere desunte dal verbale", quanto piuttosto solo quello di rilevare l'eventuale superamento dei limiti di velocit� stabiliti in una determinata area. Il cittadino in ogni caso ha sempre il diritto di prendere visione delle foto che gli sono state scattate con l'Autovelox o facendo istanza via pec al Comando oppure tramite il portale dell'accertatore. Assenza foto e validit� verbaleLe foto sono importantissime per contestare la violazione dei limiti di velocit� da parte del conducente con l'autovelox, tanto che l'assenza delle foto che accertano il superamento del limite rende il verbale annullabile.
Attenzione per� perch� le foto che ritraggono la violazione non possono ritrarre due auto. Come ha chiarito il Giudice di Pace di Catania nella sentenza n. 2854/2018: "La presenza di due oggetti in movimento rende assolutamente incerto il rilevamento elettronico, in quanto non � certo che l�apparecchio abbia la facolt� di escludere uno dei due veicoli in movimento mentre effettua la rilevazione della velocit�." Conclusioni cui � giunto anche il GdP di Fano con la sentenza n. 38/2019 e in seguito il Giudice di Pace di Milano con la sentenza n. 2008/2022. |
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