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Data: 30/03/2017 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2017 il "Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie", ossia il decreto 14 febbraio 2017, n. 34 (qui sotto allegato), che va ad attuare quanto previsto dalla riforma dell'ordinamento professionale forense (Legge 247/2012). Si tratta della possibilità riconosciuta ai COA dall'art. 29 della legge professionale forense di "costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite" (per approfondimenti vai alla guida Le Camere arbitrali). Il regolamento attuativo, in vigore all'8 Aprile 2017, giunge dopo un lungo iter che ha visto anche intervenire il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio di Stato, con pareri tesi a introdurre modifiche allo schema originario. L'atto provvede a esplicitare l'istituzione delle camere arbitrali e di conciliazione da parte dei consigli degli organi circondariali, detta criteri di funzionamento e disciplina la nomina dei componenti del consiglio direttivo. Istituzione della camera arbitrale e di conciliazioneI Consigli dell'ordine, si legge nel regolamento, possono deliberare, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. La costituzione avviene a mezzo di delibera del COA che conterrà l'atto costituto e lo statuto, il quale dovrà indicare la denominazione della struttura, lo scopo, la sede e i criteri per l'adozione del regolamento che rechi le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione, nonché i relativi costi. Nonostante alla camera arbitrale e di conciliazione sia riconosciuta autonomia organizzativa ed economica, permane un inscindibile collegamento con l'ordine di riferimento, anche al fine di contenere le spese: la camera dovrà, infatti, stabilire le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della contabilità, ma dovrà, tuttavia, avvalersi del personale dipendente del Consiglio dell'ordine e svolgere le proprie funzioni presso la sede di questo o in locali che gli vengano messi a disposizione. Il Consiglio dell'ordine dovrà anche, in conformità ai criteri stabiliti dal CNF, stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento delle attività cui è preposta la camera. Il consiglio direttivoAd assegnare gli arbitrati e degli affari di conciliazione, provvede un consiglio direttivo in via autonoma, con rotazione nell'assegnazione degli incarichi mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione. Il Consiglio direttivo amministra la camera arbitrale e di conciliazione, occupandosi di tenere a aggiornare l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, iscrivendovi gli avvocati che ne fanno richiesta, indicando l'area o le aree professionali di riferimento. I membri del consiglio vengono nominati con delibera del COA e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza. Il numero di questi è variabile e determinato in considerazione del numero degli iscritti: massimo tre membri se l'ordine conta sino a duecento iscritti, fino a cinque sino a mille iscritti, non superiore a sette oltre i mille iscritti. Fermo restando che almeno due, e non più di due terzi, dei componenti dovranno essere avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni, altri componenti potranno essere nominati tra i docenti universitari in materie giuridiche. Il consiglio direttivo durerà in carica un triennio e ai suoi componenti non sarà riconosciuta alcuna indennità eccetto il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato. Il presidente è eletto tra i componenti del consiglio direttivo a maggioranza. Si occuperà di convocare, presiedere e coordinare le sedute determinandone l'ordine del giorno. Lista arbitri e conciliatoriGli avvocati iscritti all'Ordine potranno chiedere di essere inseriti nell'elenco degli arbitri e dei conciliatori: nel rendere la dichiarazione di disponibilità dovranno indicare l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze. Tali aree sono individuate nell'Allegato A al Regolamento e sono: - Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni; - Diritto della responsabilità civile; - Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali; - Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale; - Diritto amministrativo; - Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea. Gli arbitri e i conciliatori dovranno essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera. Sono altresì previsti requisiti di onorabilità e cause di incompatibilità che l'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo, rispettivamente laddove vengano meno o sopraggiungano. Non potranno essere nominati arbitri e conciliatori, infatti: a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione; b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria; c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria; d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonchè il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere precedenti. |
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