Data: 02/04/2017 17:00:00 - Autore: Nicola Fiorillo
Avv. Nicola Fiorillo - La notifica di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo non è un evento piacevole nella vita del contribuente. Tuttavia, non bisogna immediatamente disperare. il fisco, spesso, non rispetta le tempistiche dettate dalla legge in materia di notifica dell'avviso.
Procediamo con ordine.
Il D.l. 78/2010, così come convertito in Legge n. 70/2011, ha introdotto l'istituto dell'avviso di accertamento immediatamente esecutivo in materia di imposte sui redditi, Iva ed Irap.
Cosa è cambiato,quindi, rispetto al passato, quando il contribuente riceveva la famosa cartella di pagamento? In breve:
1) anzitutto alla notifica della cartella precedeva obbligatoriamente la notifica dell'avviso di accertamento, pertanto il contribuente doveva necessariamente ricevere due provvedimenti prima di essere eventualmente esecutato;
2) l'avviso di accertamento era notificato dall'Ente impositore, dopodichè la partita debitoria veniva iscritta a ruolo e trasmessa all'agente della riscossione (Equitalia) che procedeva alla notifica della cartella.
Allo stato, pertanto, l'avviso di accertamento equivale ad un titolo esecutivo e ,al contempo, al precetto (e perciò "immediatamente esecutivo") cosicché non si passa più per la formazione del ruolo e la notifica della cartella. In sostanza, al Fisco basta un solo atto per procedere alla fase di esecuzione forzata (a mezzo dell'Agente della riscossione e soltanto trascorso un preciso termine).
Ciò detto, quali sono le tempistiche entro le quali il fisco può notificare un avviso di accertamento immediatamente esecutivo?
Dinanzi ad una tale domanda bisogna fare un'opportuna distinzione tra decadenza dal potere di notifica e prescrizione del tributo.
La decadenza, come è noto, è la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un atto entro un dato termine prescritto dalla Legge. La prescrizione determina l'estinzione di un diritto per il mancato esercizio da parte del titolare per un periodo di tempo.
Si osserva che, in campo tributario, molte volte si fa confusione tra decadenza e prescrizione, che sono due dei motivi di ricorso tra i più frequenti dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali.
Volendo fare un esempio pratico riguardante l'IRPEF:
- Decadenza dal potere di notifica dell'accertamento:
- il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (nuovi termini di decadenza entrati in vigore dal 2016 e riferibili alle dichiarazioni effettuate dal 2015 in poi.)
- Prescrizione:
10 anni dal momento in cui sorge il debito verso il fisco (periodo di imposta).
Quali sono i possibili risvolti?
Se il fisco non rispetta i termini di decadenza previsti per la notifica, il contribuente non è tenuto a pagare il debito. Stessa cosa accade se non viene rispettato il termine di prescrizione. Precisazione: il termine di prescrizione viene interrotto dal fisco ogni qualvolta è notificato al contribuente un atto riferito al tributo ed è da tale momento che inizia a correre nuovamente: es. 10 anni dal 2015 quindi 2025. Se viene notificato l'avviso di accertamento nel 2018 (quindi nel rispetto dei termini decadenziali) la prescrizione inizia a correre nuovamente da tale data e quindi si compie nel 2028. Fino a tale data il Fisco può far valere il proprio diritto agendo in esecuzione.
Avv. Nicola Fiorillo
avnicolafiorillo@gmail.com

Tutte le notizie