Data: 20/07/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
... Il Ministero della Difesa ha citato, nelle sue memorie, la sentenza della Sezione II d'appello di questa Corte n. 236 del 20 giugno 2003, con la quale viene confermata una decisione di primo grado, che aveva respinto una richiesta di riliquidazione analoga a quella di cui all'odierno giudizio, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, sulla base del fatto che il collocamento in ausiliaria dell'interessato era anteriore all'entrata in vigore della legge 724/94. Si osserva in detta sentenza che la legge dispone solo per l'avvenire (art. 11 preleggi) e che ?in assenza di una disposizione esplicita, che estenda l'inclusione, nella base pensionabile, dell'indennità integrativa speciale anche nei confronti dei trattamenti di quiescenza liquidati antecedentemente al gennaio 1995, tale inclusione deve essere effettuata? unicamente con riguardo ai trattamenti di quiescenza liquidati successivamente a tale data?. Tale tesi è condivisa da questo Giudice, che però nel caso in esame ritiene il ricorso meritevole di accoglimento soltanto con decorrenza non dal 1° gennaio 1995, ma dal successivo momento del transito nella riserva (che, a differenza del collocamento in ausiliaria, è posteriore all'entrata in vigore della legge 724/94). In tal senso si è espressa più volte questa Sezione giurisdizionale, riconoscendo il diritto richiesto entro i limiti sopra descritti. Corte dei Conti Liguria, Sentenza 2 maggio 2005 n° 605)
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