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Data: 31/03/2017 17:00:00 - Autore: Floriana Baldino Dott.ssa Floriana Baldino - È successo in questi giorni che i contribuenti, che hanno deciso di aderire alla definizione agevolata con Equitalia, nonostante avessero già inoltrato la richiesta di rottamazione delle cartelle, abbiano comunque ricevuto la notifica di un pignoramento crediti presso terzi, presso la Banca o presso qualsiasi altro loro cliente e/o presso il proprio datore di lavoro. La domanda più frequentemente posta è stata: "Il pignoramento fatto da Equitalia con una richiesta di adesione agevolata, perde efficacia?" In realtà con la richiesta di definizione agevolata, il pignoramento del credito non perde efficacia, ma verrà "sospeso" da Equitalia in conformità al comma 5, art. 6 del d.l. n. 193/2016. Ovvero l'agente della riscossione non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate almeno fino a che la definizione agevolata avrà un seguito. Spieghiamo meglio. Entro il 15 giugno 2017 (a seguito della proroga operata nei giorni scorsi, v. Rottamazione cartelle: approvata la proroga al 21 aprile), Equitalia notificherà al contribuente il buon esito della definizione agevolata, e renderà noti gli importi da pagare e le relative scadenze. Finchè tutte le scadenze verranno rispettate dal contribuente il pignoramento rimarrà sospeso, fino a decadere del tutto quando verrà effettuato il pagamento dell'ultima rata. Ma se il contribuente dovesse ritardare il pagamento anche di una sola rata e anche di un sol giorno, la procedura del pignoramento, da parte di Equitalia, verrà riattivata. Si ricorda che se il contribuente non dovesse rispettare le scadenze, tutta la definizione agevolata perderà efficacia, e quindi il contribuente dovrà nuovamente l'intero importo, comprese sanzioni ed interessi. Cosa devono fare dunque i contribuenti che abbiano subito un pignoramento da parte di Equitalia nonostante la richiesta di definizione agevolata? Semplicemente scrivere una pec ad Equitalia richiedendo la sospensione del pignoramento in autotutela in virtù dell'adesione alla procedura di cui al d.l. n. 193/2016 art. 6, secondo quanto disposto nel comma 5 del predetto articolo. Per approfondimenti vai alla guida completa sulla rottamazione delle cartelle |
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