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Data: 01/04/2017 14:30:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Chi rinuncia alla causa perché ha aderito alla rottamazione delle cartelle paga le spese processuali se i motivi addotti per far annullare l'atto impositivo erano comunque infondati. Si applica, in sostanza, il principio di soccombenza virtuale. Lo ha affermato la Cassazione, con l'ordinanza n. 8377/2017, depositata poche ore fa (qui sotto allegata), fornendo i primi chiarimenti in assoluto sulla definizione agevolata introdotta dal d.l. n. 193/2016. La fattispecie riguarda una contribuente che aveva ricevuto cartelle per il pagamento di Irpef e Irap impugnate senza successo innanzi alla Ctp e poi alla Ctr. La donna ricorreva dunque innanzi al Palazzaccio, ma, nelle more, intervenuto il decreto sulla rottamazione, decideva di aderire alla definizione agevolata, rinunciando alla causa. Per cui, agli Ermellini non resta che dare atto dell'estinzione del giudizio, tuttavia, condannando la donna alle spese processuali, in considerazione della sua soccombenza virtuale. Questo in ragione del fatto, spiegano dalla sesta sezione civile, che i motivi presentati a sostegno del ricorso erano infondati. Per cui, piazza Cavour mette in conto alla contribuente 2.500 euro di spese processuali del giudizio di legittimità oltre eventuali altre prenotate a debito!
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