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Data: 02/04/2017 18:20:00 - Autore: Redazione di Redazione - In caso di titolo esecutivo giudiziale, "formatosi nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti dell'ente di gestione". Così si è espressa la sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 8150/2017, depositata il 29 marzo (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una condomina nei confronti della sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione a precetto proposta dalla stessa nei confronti della società di gestione del condominio. La donna si era rivolta al Palazzaccio denunciando violazione degli artt. 479 e 654 c.p.c. e vizi di motivazione, giacché, "qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condominio occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all'art. 654 cit., secondo comma, secondo il quale ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, applicabile solo nei confronti dell'ingiunto". Per la Corte la donna ha ragione. Il condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, hanno affermato infatti da piazza Cavour, "ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l'art. 654, comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato". Qualora, invece, proseguono, "il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall'ingiunto - pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui - a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell'esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti". Per cui, ha sbagliato il tribunale a ritenere che l'amministratore "abbia la rappresentanza dei singoli condomini ed, in quanto tale, sia legittimato a ricevere la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini". Il titolo esecutivo, in sostanza, doveva essere notificato al singolo condomino, perché se non occorre una nuova notificazione dello stesso "per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell'ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio". Costui, invero, "deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c.". Il ricorso pertanto è accolto e il precetto è dichiarato nullo.
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