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Data: 03/04/2017 12:00:00 - Autore: Laura Bazzan Avv. Laura Bazzan - Gli invalidi civili, ossia, ai sensi dell'art. 2 L. n. 118/1971, i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, hanno diritto a benefici economici e prestazioni previdenziali agevolate. Tali misure, elargite previo riconoscimento dell'invalidità, vengono commisurate al grado della stessa, all'età e, generalmente, al reddito del beneficiario. I benefici economici e assistenzialiLe provvidenze economiche ed assistenziali, in particolare, comprendono: - l'assegno mensile di assistenza per invalidità parziale, spettante agli invalidi civili incollocati al lavoro in età compresa tra i 18 e i 65 anni, con percentuale di invalidità riconosciuta pari ad almeno il 74% e in stato di bisogno (per l'anno 2017 reddito annuo personale fino a 4.800,38 euro); - la pensione di inabilità per invalidità totale, corrisposta agli invalidi civili con invalidità riconosciuta al 100% impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa, di età tra 18 e 65 anni versanti in stato di bisogno (per l'anno 2017 reddito annuo personale fino a 16.532,10 euro); - l'indennità di accompagnamento, concessa, a prescindere dall'eventuale stato di bisogno, agli invalidi civili totali, maggiori e minori di età, con impossibilità di deambulare o incapacità di compiere gli atti di vita quotidiana, che non siano ricoverati gratuitamente in istituto; - l'indennità mensile di frequenza, ammessa in favore di minori di 18 anni disabili con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o ipoacustici, impegnati, alternativamente, nella frequenza di corsi di studio o nell'effettuazione di trattamenti terapeutici in centri specializzati (per l'anno 2017 reddito annuo personale fino a 4.800,38 euro); - la pensione sociale, attribuita al compimento del sessantacinquesimo anno di età agli invalidi civili già titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile. I benefici per l'invalidità parzialeGli invalidi civili lavoratori, affetti da invalidità parziale, inoltre, possono beneficiare delle seguenti misure a carattere pensionistico e previdenziale: - pensione di vecchiaia anticipata: trattamento in favore dei soli lavoratori dipendenti del settore privato, con invalidità civile riconosciuta non inferiore all'80%, possibile al compimento dell'età anagrafica di 60 anni e 7 mesi per gli uomini e 55 anni e 7 mesi per le donne (con progressivo adeguamento annuale all'aspettativa media di vita), a fronte di un'anzianità contributiva di 20 anni; - maggiorazione contributiva: attribuzione gratuita, previa apposita richiesta del lavoratore con invalidità superiore al 74%, che consente di ottenere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto e per i soli periodi di attività, fino ad un massimo di cinque anni di contribuzione figurativa complessivi. Tale contribuzione figurativa è utile ai soli fini del diritto alla pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo mentre utile incide anche sull'ammontare delle pensioni con sistema retributivo; - Ape sociale: sussidio di accompagnamento fino alla pensione di vecchiaia introdotto con la legge di bilancio n. 232/2016, applicabile in via sperimentale dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, in favore dei lavoratori con invalidità superiore al 74%, che abbiano compiuto 63 anni di età e maturato anzianità contributiva di almeno 30 anni; - lavoro precoce: beneficio istituito con la legge di bilancio 2017, applicabile, dal 1° maggio 2017, ai lavoratori con invalidità superiore al 74% se più favorevole dell'ape sociale, a prescindere dall'età anagrafica e con anzianità contributiva di 41 anni, dei quali almeno 12 mesi maturati prima del compimento di 19 anni di età. |
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