Data: 30/07/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
In considerazione della manifesta fondatezza del proposto atto d'appello, reputano i Giudicanti di dover prescindere dalla pronuncia in ordine all'istanza cautelare contestuale all'impugnazione di parte appellante e far luogo, pertanto, alla pronuncia nel merito dell'insorta vertenza giudiziale. In ordine alla causa pensionistica rammenta, infatti, il Collegio che le Sezioni Riunite della Corte dei conti con sent. n. 8/2000/Q.M. del 12 settembre 2000, in sede risolutiva di apposita questione di massima, hanno chiarito che la sentenza n. 561/1987 della Corte Costituzionale - con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità di alcune norme sulle pensioni di guerra ove non prevedevano un indennizzo anche per i danni non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici - non opera sui rapporti esauriti, intendendosi per tali, sul piano processuale, quelli definiti con sentenza passata in giudicato o con atto amministrativo divenuto inoppugnabile e sul piano sostanziale, quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza? Corte dei Conti, I^ Sezione appello, Sentenza 3 maggio 2005 n° 146)
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