Data: 04/04/2017 16:00:00 - Autore: Gabriella Rota

di Gabriella Rota - La Corte di Cassazione con sentenza9133 del 24/02/2017, ha stabilito, la possibilità di un concorso formale ex art. 81 del codice penale tra il delitto di traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006) e la truffa (640 codice penale) purchè siano integrate le condotte previste dalle diverse norme incriminatrici. 

Nel caso di specie un'azienda, è stata accusata di aver posto in essere attività organizzate, finalizzate al traffico illecito di rifiuti, a causa dello smaltimento in discarica di ingenti quantitativi di rifiuti urbani, pneumatici fuori uso e altri rifuti, senza prima sottoporli a preventive operazioni meccaniche, assegnando comunque agli stessi, il codice CER 191212 (altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifuti) che si applica invece ai rifiuti, che residuano dalle operazioni di recupero e che pertanto possono essere smaltiti in discarica in confomità alla normativa di settore (D.lgs 36/2003 – linee guida ISPRA luglio 2016). 

L'azienda, con tale comportamento, ha evitato un notevole esborso di denaro, in quanto attribuendo fittizziamente il suddetto codice ai rifiuti da collocare in discarica, ha potuto usufruire della tariffa ridotta. 

Di contro, tale operazione ha prodotto un notevole danno alla regione Toscana, in quanto la stessa ha incassato un tributo ridotto per le motivazioni esposte. 

Inoltre lo smaltimento contra legem, delle svariate migliaia di tonnellate di rifiuti negli anni 2005-2006-2007, ha comportato anche una notevole riduzione della volumetria della discarica, occupata da rifiuti che non potevano esservi collocati, in un epoca in cui, tante discariche presenti sul nostro territorio nazionale sono ormai esaurite. 


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