Data: 10/04/2017 12:30:00 - Autore: Daniele Paolanti


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Che cosa è il contratto di hosting

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Il contratto di hosting web consiste nella messa a disposizione da parte di un soggetto, l'hosting provider appunto, di uno spazio su uno o più server a favore di un soggetto per ospitare pagine web.

Contratto di hosting: la disciplina

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L'espressione hosting provider è stata dapprima definita in sede comunitaria per poi approdare finanche nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 70/2003, che tende ad inquadrare come provider quei fornitori di servizi internet che esercitano la predetta attività a livello imprenditoriale.

Il contratto di hosting web è un contratto atipico, quindi non trova specifica disciplina nel nostro codice civile.

L'oggetto del contratto di hosting web

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Come appena detto con il contratto di hosting web un soggetto, provider, mette a disposizione del cliente uno spazio per ospitare pagine web. In sostanza l'hosting consente all'utente di usufruire dello spazio ed avvalersi delle proprie strutture di rete per consentirgli l'upload di contenuti nonché la modifica di quelli già presenti. L'hosting può essere gratuito (in tal caso i servizi offerti dall'Internet Service Provider sono molto basilari, in prospettiva dell'adesione del cliente ad una versione a pagamento) oppure onerosi.

La responsabilità civile del provider

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Dobbiamo necessariamente fare riferimento a due norme contenute nel Dlg.s. 70/2003, ovvero l'art. 16 e l'art. 17.

Ai sensi dell'art. 16 "Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso".

Mentre ai sensi dell'art. 17 comma 1 "Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite".

Si può dunque agevolmente ritenere che la responsabilità del provider sussiste solo quando questi non impedisca, con ogni ragionevole sforzo, di ospitare contenuti illeciti e, se a conoscenza, non ne comunichi l'esistenza all'autorità competente.

La giurisprudenza sul contratto di hosting

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Di particolare interesse è una pronuncia della Suprema Corte la quale, muovendo dalle premesse normative cui sopra si è fatto cenno, ha rilevato che "Dall'esame complessivo delle disposizioni riportate emerge che nessuna di esse prevede che vi sia in capo al provider, sia esso anche un hosting provider, un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito. Né sussiste in capo al provider alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell'esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi. A tali conclusioni si giunge muovendo dall'analisi delle definizioni di "trattamento" e "titolare del trattamento" fornite dal richiamato art. 4 del Codice Privacy. Infatti, se non vi è dubbio che il concetto di "trattamento" sia assai ampio, perché comprensivo di ogni operazione che abbia ad oggetto dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle tecniche utilizzati, il concetto di "titolare" è, invece, assai più specifico, perché si incentra sull'esistenza di un potere decisionale in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati. Dalla definizione legislativa si desume, in altri termini, che titolare del trattamento non è chiunque materialmente svolga il trattamento stesso, ma solo il soggetto che possa determinarne gli scopi, i modi, i mezzi" (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 dicembre 2013 – 3 febbraio 2014, n. 5107).

Vedi anche Il contratto di housing


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