Data: 09/04/2017 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Si fa un gran parlare in questi giorni della sentenza del Tar Liguria, la n. 256/2017, dove torna in grande evidenza il delicato tema della legittima difesa in relazione alla detenzione legittima di un'arma (leggi: "E' legittima difesa difendere i propri beni"). .
Questa volta ad attivarsi in giudizio e chiedere lumi alla magistratura amministrativa � un imprenditore cui il Prefetto ha negato il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.
Il diniego � parso da subito immotivato al ricorrente, che nel giudizio di primo grado non ha trascurato di spiegare analiticamente le sue ragioni e i suoi motivi per pervenire ad una revisione di quanto stabilito dall'amministrazione.
La sostanza del ragionamento del Tar � stata quella riassunta nei punti seguenti, dove il primo e l'ultimo sono rappresentati da veri e propri punti fermi della normativa di settore:
1) il caposaldo in materia � il divieto generale di portare armi e la licenza di portarle � vista dall'ordinamento giuridico come una deroga;
2) il secondo principio che si ricava dal dictum del giudice � che la discrezionalit� amministrativa in materia � assai ampia;

3) il terzo elemento � la storia dell'interessato, da esaminare in relazione ad eventuali plurimi rinnovi gi� avuti nel corso di un cospicuo lasso di tempo;
4) nel caso che l'amministrazione intenda negare il rinnovo (in presenza di rinnovi gi� conseguiti in passato), sulla questione del dimostrato bisogno deve motivare per bene il venir meno delle condizioni iniziali di partenza;
5) inoltre, fermo restando l'intento negativo dell'amministrazione, essa deve dimostrare il sopraggiunto e reale motivo del diniego;
6) se le motivazioni del diniego si basano su argomenti, fatti e circostanze gi� esaminati e superati favorevolmente in passato, nell'attualit� non hanno fondamento: il rilascio della licenza per porto di pistola � pur sempre basato sull'attuale dimostrato bisogno;
7) l'ordinamento giuridico italiano permette l'uso di armi legittimamente detenute anche per difendere i propri beni all'interno del luogo dove si svolge l'attivit� imprenditoriale, quando non c'� desistenza e quando sussiste pericolo di aggressione.
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