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Data: 07/07/2005 - Autore: www.laprevidenza.it In caso di lamentato mobbing da parte del lavoratore, trova applicazione l'art. 2.087 c.c., che ripartisce l'onere della prova tra le parti. Il datore di lavoro dovrą, infatti, dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di protezione dell'integritą psichica e fisica dei propri dipendenti; questi ultimi, invece, saranno gravati dal solo onere di provare l'effettiva lesione della suddetta integritą e il nesso di causalitą tra tale evento e lo svolgimento dell'attivitą lavorativa. (Avv. Valentina Rossi - staff LaPrevidenza.it) Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza 10 luglio 2003 n° 157 |
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