Data: 06/04/2017 16:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Se l'accordo raggiunto in sede di mediazione risulta nullo, a rispondere è l'organismo di mediazione, che è chiamato a risarcire i danni cagionati alle parti per inadempimento contrattuale.

Lo ha chiarito il Tribunale di Palermo con la sentenza numero 6172/2016 qui sotto allegata, pronunciandosi su una divisione ereditaria stipulata al termine della mediazione e quindi decretata nulla per mancanza di causa, avendo visto la partecipazione di un soggetto che non era erede.

Analizzando la domanda risarcitoria proposta da un erede nei confronti dell'organismo di mediazione, il giudice ha ritenuto che quest'ultimo abbia posto in essere un inadempimento colpevole, poiché la prestazione che gli viene richiesta, ovverosia quella di tentare di comporre una lite a seguito di un procedimento di mediazione, esige, sopra ogni cosa, che il mediatore assicuri la validità dell'accordo sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale. È proprio per tale ragione, del resto, che il mediatore deve essere un soggetto professionalmente qualificato e a nulla rileva in senso contrario che le parti debbano necessariamente essere assistite da un difensore.

Visto che, però, non è mai stata richiesta la risoluzione del contratto, la domanda di rimborso delle spese di mediazione deve essere respinta. L'erede deve "accontentarsi" di un risarcimento danni pari alle spese sostenute per l'assistenza legale in fase di mediazione e quantificato in 2.300 euro.

Merita di essere segnalato, infine, che con l'occasione il Tribunale ha precisato anche che il rapporto che si instaura tra l'organismo di mediazione e le parti che accedono alla procedura dallo stesso gestita deve essere qualificato come un contratto misto in cui trovano applicazione le regole del mandato e quelle che disciplinano l'appalto di servizi o quelle relative alla prestazione d'opera.


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