Data: 07/04/2017 18:30:00 - Autore: gianluca giorgio

di Gianluca Giorgio - La Suprema Corte di Cassazione, con l'interessante pronuncia numero 11851 del 2015, ha ridefinito i contorni della definizione di danno morale. Questa sentenzainnovativa in quanto non solo proietta, nel mondo giuridico, una nozione omogenea del cennato istituto ma offre una ricostruzione sistematica e storica dei vari orientamenti giurisprudenziali sul tema.

La fattispecie riguarda la richiesta di risarcimento del danno, in un doloroso caso di responsabilit� medica. Nello stesso il Giudicante aveva concesso questo ma, in secondo grado, era stato ridefinito in relazione al quantum debetur. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, ribadendone il corretto ammontare, ha chiarito, su carta, non solo la sua corretta applicazione ma anche l' evoluzione giurisprudenziale nel sistema civilistico.

Il tema centrale del decisum, oltre, a toccare un argomento, assai caro e delicato, alla vita di tutti i giorni vuole gettare le fondamenta per una ricostruzione "unitaria" di tale categoria risarcitoria e fare chiarezza sui contorni ermeneutici della relativa applicazione. Difatti, riprendendo la comune nozione istituzionale, esso viene ad essere concesso, in tutte le fattispecie, in cui una perdita o qualsiasi compressione del diritto soggettivo ha inflitto, nell'animo umano, un patimento ed una concreta sofferenza, tanto gravi da inibire la comune vita di relazione sociale ed affettiva.

La dottrina civilistica maggioritaria, difatti, ribadisce che lo stesso si presenta come una forma restitutoria avente lo scopo di poter ristorare, seppur parzialmente , il danno subito.

Storicamente, all'inizio degli anni 30', questo veniva concesso , solamente, nei casi di reato (ai sensi dell'art.185 c.p ed in combinato con l'art.1151 c.c Pisanelli (1865)) ed assumeva il nome di "danno morale subbiettivo". Con la pubblicazione del nuovo codice civile (1942),il danno morale ed il relativo contenuto (desunto dal precedente codice civile), sar� traslato nell'articolo 2059 c.c sotto la rubrica di "danno non patrimoniale".

Cambiano i nomi ma non la sostanza.

Infatti, la concezione che il Legislatore aveva era sempre molto chiara nel concedere tale risarcimento in casi particolarmente complessi ed inoltre tipici e tassativi. All'epoca, generalmente, oltre il cennato esempio pertinente al reato ve ne erano pochi altri e tutti attinenti alle violazioni dei diritti soggettivi a natura personale.

Quindi il nuovo composto normativo cosi ridefinito, ha di innovativo che non utilizza pi� una nozione eminentemente soggettiva bens� fenomenica rilevando la funzione di non poter quantificare un sentimento qual'� il dolore (non facilmente suscettibile di ristoro economico) e facendolo uscire dai stretti concetti di una forzata patrimonialit�.

L'attributo non patrimoniale, difatti, sta per "di grande valore morale ed affettivo ".

Negli ultimi anni, tale concetto ha subito un overruling notevole, essendo destinato alle fattispecie pi� disparate da quelle pi� lievi a quelle molto pi� complesse e delicate. Per� � bene osservare come la citata pronuncia in epigrafe, non solo ne ribadisce le prospettive ermeneutiche, (gi� espresse nelle sentenze gemelle del 2008), ma d� una nozione specifica e particolarmente sensibile, alla struttura ontologica dello stesso. Nella stessa, riprendendo i precedenti orientamenti della Suprema Corte, ben si legge che:troppo spesso il mondo del diritto, intriso di inevitabili limiti sovrastrutturali che ne caratterizzano la stessa essenza, ha trascurato l'analisi fenomenologica del danno alla persona, che altro non � che indagine sulla fenomenologia della sofferenza. Il semplice confronto con ben pi� attente e competenti discipline (psicologiche, psichiatriche, psicoanalitche) consente (consentirebbe) anche al giurista di ripensare il principio secondo il quale la persona umana, pur considerata nella sua 'interezza', � al tempo stesso dialogo interiore con se stesso ed ancora relazione con tutto ci� che � altro da s�. In questa semplice realt� naturalistica si cela la risposta (e la conseguente, corretta costruzione di categorie) all'interrogativo circa la reale natura e la vera essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore, le dinamiche relazionali di una vita che cambia". Ci� implica che le coordinate dinamiche del danno morale sono state evidenziate partendo proprio dal concetto di persona, come richiamata dalla Carta Costituzionale, all'articolo 2, in relazione ai diritti inviolabili della stessa. Proprio per questo a ben leggere, l'illuminante pronuncia definisce il danno morale come: "ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazione/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza�...ad una riparazione che, caso per caso, nella unicit� e irripetibilit� di ciascuna delle vicende umane che si presentano dinanzi a lui, risulti da un canto equa, dall'altro consonante con quanto realmente patito dal soggetto, pur nella inevitabile consapevolezza della miserevole incongruit� dello strumento risarcitorio a fronte del dolore dell'uomo, che dovr� rassegnarsi a veder trasformato quel dolore in denaro".

In conclusione, il richiamato provvedimento giurisdizionale si presenta, particolarmente, interessante in quanto, costituzionalmente orientato, alla salvaguardia della persona intesa nella sua pi� completa affermazione, sia affettiva che sociale, specifico punto di tutela, del nostro ordinamento giuridico.


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