Data: 11/04/2017 15:00:00 - Autore: Gabriella Rota
di Gabriella Rota - L'art. 89 del D.lgs 50/2016, nuovo Codice degli Appalti, prevede espressamente, il divieto di avvalimento per il requisito dell'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.lgs 152/2006, necessaria per lo svolgimento del trasporto dei rifiuti.

L'istituto dell'avvalimento, ricorre quando un soggetto, che intende partecipare ad una gara di appalto, in mancanza dei requisiti richiesti dal bando, si avvale di un soggetto terzo che li possiede, diventando ques'ultimo parte integrante della procedura, mediante la sottoscrizione del contratto di avvalimento.

Il suddetto contratto, � stato oggetto di innumerevoli sentenze, riguardanti gli elementi essenziali che lo stesso deve contenere per essere considerato valido.

Il principio di divieto sopra esposto, ha trovato per� un limite, nella sentenza n� 869 del 24/02/2017, emessa dal Consiglio di Stato, che ha sancito la possibilit� per un'azienda di partecipare ad una gara di appalto per il trasporto di percolato di discarica, anche senza il possesso dell'iscrizione di cui sopra, presentando una dichiarazione di disponibilit� rilaciata da terzi autorizzati.

Tale sentenza, ha ribaltato la decisione emessa dal TAR Lazio, che con sentenza n�427/2016, ha invece accolto il ricorso della seconda classificata, ritenendo lesivo del divieto di avvalimento, il mancato possesso dell'Iscrizione all' Albo Gestori Ambientali.

Il CdS ha affermato, che nel caso di specie, il trasportatore, fornendo la propria disponibilit�, non viola il dievieto di avvalimento, in quanto non si limita a prestare i requisiti mancanti al concorrente, ma si obbliga a svolgere direttamamente le attivit� di cui sopra.

Trattasi pertanto di subappalto necessario funzionale ammesso dalla normativa.


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