Data: 10/04/2017 22:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Carcere fino a un anno per i genitori che impongono ai figli minori di 16 anni la dieta vegana o comunque una dieta priva degli elementi essenziali per la crescita sana ed equilibrata. Ma non solo. Aggravanti fino a 4 anni di reclusione se ci� diventa causa di malattia o lesione personale permanente e fino a 6 anni se la conseguenza � invece la morte. E' quanto prevede la proposta di legge, a prima firma Elvira Savino (FI) presentata lo scorso luglio alla Camera e ora, dopo aver ricevuto il parere delle commissioni affari costituzionali e sociali, all'esame della commissione giustizia.

La pdl (sotto allegata) mira, in sostanza, ad introdurre due nuovi articoli al codice penale (572-bis e 572-ter), concernenti il reato di imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita a un minore di anni sedici, al fine di "stigmatizzare definitivamente le condotte alimentari incaute e pericolose imposte dai genitori, o da chi ne eserciti le funzioni, a danno dei minori di et�".

Ormai da anni e, in modo particolare, nell'ultimo decennio, "si � andata diffondendo in Italia la credenza che una dieta vegetariana, anche nella sua espressione pi� rigida della dieta vegana, apporti cospicui benef�ci alla salute dell'individuo" afferma la Savino nella relazione al ddl. "Molti decidono di seguire questo tipo di alimentazione, priva di carne, di pesce e di alimenti di origine animale e loro derivati, anche per motivazioni religiose o etiche e per rispetto della vita degli animali. Molti altri lo fanno soltanto per adeguarsi a una moda". E se � da rispettare, la scelta di questo stile alimentare compiuta da "un adulto consapevole e capace di autodeterminarsi comprendendo le conseguenze delle proprie azioni � il problema sorge invece � quando ad essere coinvolti sono i minori" ai quali, rincara la Savino, viene imposta "un'alimentazione che esclude categoricamente e imprudentemente alimenti di origine animale e loro derivati", ritenuta una scelta, "troppo restrittiva � che comporta - carenze nutrizionali anche gravi, che possono ripercuotersi sullo sviluppo somatico e cognitivo del bambino".

Un allarme segnalato, si legge ancora nella relazione, anche dai numerosi fatti di cronaca, che "dimostrano la pericolosit� di queste genere di diete per i bambini".

Da qui, la proposta tesa ad integrare la normativa apprestando un'apposita tutela, anche in sede penale, nei confronti di "chi non ha colpe e non ha la possibilit� di decidere liberamente".

I punti chiave del ddl

Il nuovo art. 572-bis c.p.

La pdl vuole introdurre nel codice penale l'art. 572-bis (Imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita di un minore) che punisce chiunque, "fuori dei casi previsti dall'articolo 572, impone o adotta nei confronti di un minore degli anni sedici, sottoposto alla sua responsabilit� genitoriale o a lui affidato per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita sana ed equilibrata del minore stesso � punito con la reclusione fino a un anno".

La fattispecie si verifica anche se l'adozione del regime alimentare sopradescritto sia effettuata "senza ricorrere a forme di costrizione" si precisa nella relazione, giacch� "il bene giuridico tutelato � la salute del minore nell'et� dello sviluppo, e la norma mira a sanzionare una condotta che � sulla base delle valutazioni mediche sopra richiamate � si stima astrattamente idonea a metterne in pericolo l'integrit�".

La norma non contempla, inoltre, le motivazioni della condotta, essendo, spiega la Savino, "irrilevante � in ragione della natura del bene giuridico tutelato � se essa sia fondata su opinioni filosofiche o credenze dogmatiche".

Aggravanti fino a 6 anni di carcere

Se dall'imposizione della dieta vegana o comunque ritenuta dannosa per il minore, derivi allo stesso "una malattia o una lesione personale permanente", il secondo comma dell'art. 572-bis prevede la pena della reclusione "da due anni e sei mesi a quattro anni". Se invece deriva la morte del minore, la pena aumenta da quattro a sei anni.

L'art. 572-ter, inoltre, prevede una circostanza aggravante nei casi in cui le condotte sanzionate siano adottate nei confronti dei minori di anni tre. Nello specifico, le pene di cui all'art. 572-bis vengono aumentate di 12 mesi.

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