Data: 10/04/2017 22:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Carcere fino a un anno per i genitori che impongono ai figli minori di 16 anni la dieta vegana o comunque una dieta priva degli elementi essenziali per la crescita sana ed equilibrata. Ma non solo. Aggravanti fino a 4 anni di reclusione se ciò diventa causa di malattia o lesione personale permanente e fino a 6 anni se la conseguenza è invece la morte. E' quanto prevede la proposta di legge, a prima firma Elvira Savino (FI) presentata lo scorso luglio alla Camera e ora, dopo aver ricevuto il parere delle commissioni affari costituzionali e sociali, all'esame della commissione giustizia.

La pdl (sotto allegata) mira, in sostanza, ad introdurre due nuovi articoli al codice penale (572-bis e 572-ter), concernenti il reato di imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita a un minore di anni sedici, al fine di "stigmatizzare definitivamente le condotte alimentari incaute e pericolose imposte dai genitori, o da chi ne eserciti le funzioni, a danno dei minori di età".

Ormai da anni e, in modo particolare, nell'ultimo decennio, "si è andata diffondendo in Italia la credenza che una dieta vegetariana, anche nella sua espressione più rigida della dieta vegana, apporti cospicui benefìci alla salute dell'individuo" afferma la Savino nella relazione al ddl. "Molti decidono di seguire questo tipo di alimentazione, priva di carne, di pesce e di alimenti di origine animale e loro derivati, anche per motivazioni religiose o etiche e per rispetto della vita degli animali. Molti altri lo fanno soltanto per adeguarsi a una moda". E se è da rispettare, la scelta di questo stile alimentare compiuta da "un adulto consapevole e capace di autodeterminarsi comprendendo le conseguenze delle proprie azioni – il problema sorge invece – quando ad essere coinvolti sono i minori" ai quali, rincara la Savino, viene imposta "un'alimentazione che esclude categoricamente e imprudentemente alimenti di origine animale e loro derivati", ritenuta una scelta, "troppo restrittiva – che comporta - carenze nutrizionali anche gravi, che possono ripercuotersi sullo sviluppo somatico e cognitivo del bambino".

Un allarme segnalato, si legge ancora nella relazione, anche dai numerosi fatti di cronaca, che "dimostrano la pericolosità di queste genere di diete per i bambini".

Da qui, la proposta tesa ad integrare la normativa apprestando un'apposita tutela, anche in sede penale, nei confronti di "chi non ha colpe e non ha la possibilità di decidere liberamente".

I punti chiave del ddl

Il nuovo art. 572-bis c.p.

La pdl vuole introdurre nel codice penale l'art. 572-bis (Imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita di un minore) che punisce chiunque, "fuori dei casi previsti dall'articolo 572, impone o adotta nei confronti di un minore degli anni sedici, sottoposto alla sua responsabilità genitoriale o a lui affidato per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita sana ed equilibrata del minore stesso è punito con la reclusione fino a un anno".

La fattispecie si verifica anche se l'adozione del regime alimentare sopradescritto sia effettuata "senza ricorrere a forme di costrizione" si precisa nella relazione, giacché "il bene giuridico tutelato è la salute del minore nell'età dello sviluppo, e la norma mira a sanzionare una condotta che – sulla base delle valutazioni mediche sopra richiamate – si stima astrattamente idonea a metterne in pericolo l'integrità".

La norma non contempla, inoltre, le motivazioni della condotta, essendo, spiega la Savino, "irrilevante – in ragione della natura del bene giuridico tutelato – se essa sia fondata su opinioni filosofiche o credenze dogmatiche".

Aggravanti fino a 6 anni di carcere

Se dall'imposizione della dieta vegana o comunque ritenuta dannosa per il minore, derivi allo stesso "una malattia o una lesione personale permanente", il secondo comma dell'art. 572-bis prevede la pena della reclusione "da due anni e sei mesi a quattro anni". Se invece deriva la morte del minore, la pena aumenta da quattro a sei anni.

L'art. 572-ter, inoltre, prevede una circostanza aggravante nei casi in cui le condotte sanzionate siano adottate nei confronti dei minori di anni tre. Nello specifico, le pene di cui all'art. 572-bis vengono aumentate di 12 mesi.

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