Data: 09/04/2017 19:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Glicemia, colesterolo, trigliceridi e in genere test di autocontrollo del sangue non possono essere effettuati nelle parafarmacie o negli ipermercati ma soltanto in farmacia. Lo ha sancito la Consulta (con la sentenza n. 66/2017 depositata ieri, qui sotto allegata), dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge regionale piemontese (nello specifico, l'art. 1, comma 2, della l. n. 11/2016), che aveva dato il via alla "liberalizzazione", ampliando la platea degli esercizi abilitati ad eseguire gli screening sanitari includendovi anche quelli cui lo Stato permette la vendita dei medicinali.

La Corte Costituzionale ha precisato che la circostanza che, in virtù degli interventi di liberalizzazione del legislatore, gli "esercizi di vicinato e le grandi e medie strutture di vendita" possano vendere farmaci senza ricetta (c.d. da banco), non significa che siano state liberalizzate anche le "prestazioni analitiche di prima istanza", come, appunto, i test di controllo di alcuni valori del sangue (trigliceridi, colesterolo, glicemia, ecc.).

Nessuna facoltà, si legge infatti in sentenza, "è stata riconosciuta in capo agli esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale". Pertanto, non vi è dubbio che "la legge statale limita la possibilità di effettuare le prestazioni analitiche di autocontrollo alle sole farmacie".

La normativa impugnata, ampliando il novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare tali prestazioni, si pone dunque ha concluso il giudice delle leggi "in chiaro contrasto con la – vigente - normativa statale".


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