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Data: 11/04/2017 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – La rimessione in termini è uno strumento introdotto nel diritto processuale civile italiano dalla riforma del 1990, con lo scopo di permettere il superamento e il recupero delle decadenze maturate in corso di causa. Di conseguenza, da diverso tempo, alla parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile è data la possibilità di essere rimessa in termini, con conseguente e speculare diritto dell'altra parte di compiere tutte le attività di replica a quelle compiute in virtù della concessione dei nuovi termini. La riforma del 2009A seguito della riforma del rito civile del 2009, la norma che disciplina la rimessione in termini è stata spostata dall'articolo 184-bis (abrogato) al secondo comma dell'articolo 153, ovverosia dalla parte del codice relativa alla trattazione della causa all'interno della norma dedicata ai termini perentori. Di conseguenza non è più esclusa in maniera categorica la sua applicazione ai termini per impugnare. Lo stesso, non può, dirsi tuttavia, ai termini per proporre la domanda, sebbene la questione non sia pacifica. Tribunale di Genova n. 10106/2015In materia di rimessione in termini, merita un cenno la sentenza numero 10106/2015 del Tribunale di Genova (qui sotto allegata), con la quale sono stati infatti definiti in maniera più chiara i confini di applicazione dell'istituto. Il giudice, più in particolare, giudicando di un'opposizione a decreto ingiuntivo ha in quel contesto precisato che l'onere del richiedente di dimostrare di essere incorso in decadenze per cause a lui non imputabili non è soddisfatto dal mero riferimento a generiche difficoltà, privo di qualsivoglia documento a sostegno di tale situazione e senza alcuna specificazione sulla portata effettiva di tali difficoltà. Nel caso di specie la richiesta proveniva da un istituto di credito che aveva domandato di essere rimesso in termini per depositare alcuni estratti conto, attesa la difficoltà del loro reperimento. Per il Tribunale, però, non sussistono gli estremi per alcuna apertura in tal senso nei confronti della banca, "tanto più che si trattava di versare documentazione dalla stessa proveniente". |
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