Data: 13/04/2017 16:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - A seguito del varo della Legge n. 69/2009 si è assistito ad una significativa riduzione dei termini per la riassunzione del processo civile seguendo il preciso intento di accelerarne lo svolgimento ed eliminare gli intoppi che fanno durare troppo le controversie. 

La disciplina sulla riassunzione del processo civile

Parametro normativo di riferimento è l'art. 50 c.p.c. il quale così dispone: "Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".

La natura della riassunzione

L'atto di riassunzione del processo civile consiste essenzialmente nella manifestata volontà della parte di proseguire il rapporto processuale già avviato ma sospeso e non di dare vita ad un processo nuovo. Di conseguenza è lecito ritenere come la parte che proponga istanza di riassunzione non sia tenuta alla riproposizione di tutte le domande già precedentemente formulate ma può limitarsi a manifestare il suo intento di riprendere il processo. Nell'ipotesi di incompetenza del giudice adito la riassunzione permette l'operatività del c.d. principio della translatio iudicii e, dunque, la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice effettivamente competente. Come già accennato, in detta specifica ipotesi non viene avviato un procedimento nuovo ma riprende uno già avviato. Si prenda ora in considerazione la specifica ipotesi tracciata dall'art. 34 c.p.c. il quale così dispone: "Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui". La norma de qua fa riferimento all'ipotesi in cui un giudice superiore rispetto a quello adito abbia la competenza a decidere sulla questione pregiudiziale. In detta specifica ipotesi questi attrae nella sua competenza finanche la causa principale assumendone la cognizione. Normalmente si discute finanche se in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale che ecceda per valore la competenza del giudice adito debba essere proposta la domanda al giudice che ha emesso il decreto. La giurisprudenza sul punto è tendenzialmente proclive a ritenere che la competenza sia del giudice che ha emesso il decreto in quanto funzionalmente competente. Il giudice dell'opposizione tratterrà la causa davanti a sé salvo rimettere la decisione della domanda riconvenzionale al giudice competente.

La giurisprudenza sulla riassunzione del processo civile

Esaminiamo ora una pronuncia resa dalla Suprema Corte la quale si è espressa circa il termine (dies a quo) per la proposizione dell'istanza di riassunzione. Sul punto i giudici di legittimità hanno rilevato che "A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita (Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085; Cass. 8 marzo 2007, n. 5348). In difetto di prova della legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione, il cui onere incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestivita' (Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085), nel caso di specie, occorre far riferimento alla dichiarazione dell'interruzione avvenuta all'udienza del 7 novembre 2011, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito".

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