Data: 16/04/2017 20:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La legge Gelli sulla responsabilità medica, entrata in vigore il 1° aprile 2017, ha portato con sé numerose novità, interessando indirettamente anche i tempi di prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno subito dal paziente.

Il "doppio binario" della responsabilità medica

La recente riforma ha infatti creato un "doppio binario" in materia di responsabilità civile, decretando che la responsabilità civile dei sanitari è di natura extracontrattuale (seppur con l'eccezione di coloro che agiscono in esecuzione di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con i pazienti) mentre quella delle strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private, è sempre di natura contrattuale.

I riflessi sulla prescrizione

Tale distinzione si riflette principalmente sulla diversa ripartizione dell'onere della prova, ma non solo: le conseguenze della creazione del "doppio binario"sono anche altre e riguardano i termini di prescrizione.

La responsabilità extracontrattuale del medico, infatti, comporta come conseguenza immediata che l'azione di risarcimento danni intentata nei suoi confronti è assoggettata al termine prescrizionale quinquennale. Ciò in forza dell'espressa previsione dell'articolo 2947 del codice civile, il quale sancisce che "il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato".

La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica o privata, invece, comporta l'assoggettamento dell'azione nei suoi confronti al termine prescrizionale ordinario decennale, previsto dall'articolo 2946 del codice civile, in forza del quale "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".


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