Data: 13/04/2017 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - � attualmente al vaglio della Commissione Lavoro in Parlamento il disegno di legge n. 4196 (qui sotto allegato) presentato dall'On. Gnecchi che si propone di modificare l'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, cos� da estendere la possibilit� prevista per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato di accedere alla pensione in deroga alla legge Fornero all'et� di 64 anni.

La summenzionata norma, infatti, aveva disposto che eccezionalmente i soli dipendenti del settore privato potessero pensionarsi all'et� di 64 anni, salvo adeguamenti agli indici ISTAT sulla speranza di vita: gli uomini avrebbero dovuto raggiungere la c.d. quota 96, ossia 60 anni di et� e 36 di contributi, oppure 61 anni e 35 di contributi, entro il 31 dicembre del 2012, mentre le lavoratrici, entro la stessa data, 60 anni e 20 di contributi.

Successivamente, intervenne la circolare INPS n. 35 del 2012 che ha posto come requisito per l'applicazione del comma 15-bis che il lavoratore fosse occupato nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011 (data di conversione del d.l.), requisito che non era originariamente previsto dalla norma.

Una successiva circolare, la n. 196 del 2016, and� a correggere la precedente, ampliando la platea degli aventi diritto al pensionamento eccezionale anche ai soggetti che, alla data del 28 dicembre 2011, non svolgevano pi� attivit� lavorativa dipendente nel settore privato.

La circolare, tuttavia, pose per questi nuovi beneficiari un'altra condizione restrittiva, disponendo che, ai fini
della maturazione dei requisiti contributivi alla data del 31 dicembre 2012, non sarebbero stati considerati i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attivit� lavorativa.

In sostanza, evidenzia il disegno di legge, per i soggetti che non erano in attivit� lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, ai fini della maturazione del diritto al pensionamento eccezionale, l'Istituto decise di prendere in considerazione solo la contribuzione derivante da lavoro dipendente del settore privato, escludendo, sia per il conseguimento della pensione anticipata con le quote previste per gli uomini sia per il conseguimento della pensione di vecchiaia per le donne, i periodi di versamenti volontari, i periodi figurativi accreditati per servizio militare, maternit� fuori del rapporto di lavoro, disoccupazione indennizzata e mobilit�, nonch� i periodi riscattati non correlati ad attivit� lavorativa come, per esempio, i riscatti per periodi di conseguimento di titoli di studio o per maternit� facoltativa fuori del rapporto di lavoro.

Il ddl in esame si propone di eliminare la disparit� di trattamento esistente tra coloro che erano in attivit� lavorativa e quelli che, invece, non si trovavano in tale condizione alla data del 28 dicembre 2011, introducendo anche tali periodi contributivi nel computo per il conseguimento della pensione in regime eccezionale.

L'esclusione dei predetti periodi di contribuzione, ad avviso dei firmatari, appare priva di ogni fondamento, limitando in modo del tutto ingiustificato il numero dei soggetti aventi diritto, apparendo destinata a produrre effetti paradossali e la proliferazione del contenzioso.

Ancora, il disegno di legge propone la possibilit� di accedere alla pensione a 64 anni anche per le lavoratrici c.d. quindicenni, ossia coloro che, nate nel 1952, al 31 dicembre 2012 posseggono almeno 15 anni di contributi anzich� i 20 previsti. Ci� in quanto l'INPS, tramite interpretazione letterale della norma, non ha riconosciuto il diritto al pensionamento eccezionale a tali lavoratrici che, invece, per effetto delle deroghe contenute nel decreto legislativo n. 503 del 1992 e della Circolare Inps 16/2013, avrebbero contribuzione sufficiente per conseguire la pensione di vecchiaia.

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