Data: 12/04/2017 19:40:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Non occorre attendere l'arrivo dell'ufficiale di polizia giudiziaria per sporgere denuncia o presentare querela in una caserma dei carabinieri o ad uno sportello di polizia. � sufficiente, infatti, anche un agente semplice che potr� attendere alle formalit� del ricevimento purch� poi venga assicurata la trasmissione all'autorit� giudiziaria da un ufficiale. � questo il contenuto della circolare n. 1929/2017 della procura di Pordenone (qui sotto allegata) circa la possibilit� di utilizzare gli agenti semplici per occuparsi del ricevimento di denunce e querele negli uffici, evitando in tal modo le lunghe code per espletare questo tipo di formalit�.

Stando alla lettera del codice di procedura penale solo gli ufficiali di polizia giudiziaria sono abilitati a tali incombenze e per questo la procura aveva prima emanato una circolare opposta (nel febbraio scorso, ora revocata d'ufficio), uniformandosi alle indicazioni della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste (n. 442/2015), conforme, peraltro, ad analogo orientamento gi� seguito da altre procure, secondo il quale nulla osta alla presentazione di denunce e querele anche ad un agente di P.G. "purch� � siano � successivamente trasmesse all'autorit� giudiziaria da un ufficiale di P.G.".

Del resto, la stessa Cassazione (cfr. sentenza n. 17449/2008) si � pronunciata nel senso che "� valida la querela presentata ad un agente, anzich� ad un ufficiale di polizia giudiziaria, come previsto dall'art. 333, comma 2, richiamato dall'art. 337, comma 1, c.p.p., in quanto, ai fini di tale previsione � sufficiente che la querela sia presentata ad un ufficio posto sotto il comando di un ufficiale di polizia giudiziaria, a nulla rilevando che l'atto sia, invece, materialmente ricevuto da un semplice agente, posto che, in tal caso, si presume che l'inoltro all'autorit� giudiziaria avvenga, comunque, a cura dell'ufficiale di P.G. che dirige l'ufficio; inoltre, tale formalit� non � prevista dalle surrichiamate disposizioni a pena di invalidit� dell'atto di querela ma solo ai fini di garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato".

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